LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31311-2019 proposto da:
I.G., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. I.G., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua domanda il richiedente dedusse di aver lasciato il paese a causa di conflitti familiari inerenti questioni proprietarie. Raccontò di aver subito più volte minacce di morte e aggressioni fisiche durante le quali ferì uno degli assalitori, appartenenti alla setta *****. In seguito a quest’ultima vicenda decise di lasciare il paese e giunse in Italia.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
3. Avverso tale provvedimento I.G. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Potenza, che decreto n. 2666/2019, pubblicato il 17 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da I.G. con quattro motivi di ricorso.
Il Ministero non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il racconto non credibile e stereotipato. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito il richiedente avrebbe circostanziato il racconto e dimostrato l’appartenenza degli agenti di polizia alle Cult per cui sarebbe onere del giudice indicare elementi attestanti la non veridicità di quanto affermato nei report prodotti.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di diritto di asilo proposta, violando l’art. 10 Cost., comma 2.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione sussidiaria. I giudici di merito non avrebbero considerato il rischio cui sarebbe esposto il richiedente nel caso di rimpatrio né la presenza di una violenza indiscriminata nel paese di origine.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria, violando il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e art. 6, comma 4 direttiva cee n. 115/2008.
5.5. Con il quinto motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, il richiedente verterebbe in una situazione di vulnerabilità che giustificherebbe la concessione del permesso per motivi umanitari. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato le lesioni subite dal richiedente in Libia, paese di transito.
6. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
PQM
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021