LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31829-2019 proposto da:
O.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. O.S., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua domanda il richiedente dedusse di aver lasciato la ***** per la paura di essere sacrificato dall’uomo che lo aveva cresciuto in seguito alla morte dei genitori.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento O.S. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Cagliari, con decreto n. 2766/2019, pubblicato il 26 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da O.S. con cinque motivi di ricorso.
Il Ministero non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1,3,19,20 e 22 della Convenzione Diritti Fanciullo di New York per non aver il Tribunale trattato il richiedente, giunto in Italia minorenne, con le adeguate garanzie.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dello status di rifugiato stante le continue violenze che i minori subiscono in *****.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2, in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto il diritto d’asilo nonostante la privazione delle libertà fondamentali.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante l’elevato tasso di criminalità e violenza che caratterizzerebbe Lagos. Mancherebbe anche una valutazione specifica da parte del Tribunale delle condizioni vissute dal richiedente nel paese di transito, la Libia.
5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sarebbe provata la vulnerabilità del richiedente, orfano e minorenne all’epoca della su arrivo in Italia, dove ha sviluppato legami lavorativi e personali.
6. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
PQM
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021