LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32022-2019 proposto da:
O.L., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 16/09/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. Antonella Pellecchia.
RILEVATO
che:
1. O.L., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza espose che, nel 2011, suo padre, accusato da un politico di non aver distribuito i soldi alla comunità, venne arrestato e morì poco dopo la scarcerazione; che, dopo la morte del padre si trasferì in Libia per lavorare con lo zio dove venne torturato ed imprigionato.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento O.L. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Potenza che con decreto n. 2028/2019 del 16 settembre 2019 ha rigettato il reclamo ed in particolare ha ritenuto:
a) non credibile il richiedente asilo;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di clementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza.
il giudice richiama le fonti ufficiali che, con riguardo alla *****, distinguono tra le condizioni socio-politiche nei diversi paesi specificando che un gruppo armato islamista dei ***** risulta attivo esclusivamente nel Nord della ***** e comunque in aree molto lontane da quella di origine del ricorrente;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo rinvenibili condizioni di particolare vulnerabilità;
3. Avverso il decreto, O.L. ricorre per cassazione proponendo tre motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente si duole della illegittimità della sentenza per essere stata delegata la sua audizione ad un giudice onorario non presente tra i componenti del Collegio Giudicante.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria. Lamenta la mancata valorizzazione di quanto riportato sul sito ***** della Farnesina che descrive una gravissima condizione della *****, diffusa in tutto paese e non concentrata nella sola zona del Nord. In ogni caso il Tribunale avrebbe violato il suo dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di considerare numerose altre fonti internazionali le quali descrivono le gravi condizioni della *****, ed in particolare anche dello *****.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria. Lamenta che il Tribunale ha fornito una motivazione meramente apparente poiché ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sulla base del solo presupposto dalla mancata allegazione di “ulteriori particolari motivi di vulnerabilità” rispetto a quelli prospettati per le misure di protezione maggiori. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto accertare le condizioni del paese di provenienza del richiedente asilo ed in particolare se questo sia o meno in grado di garantire il rispetto dei diritti umani come, ad esempio, il diritto alla salute e all’alimentazione. Lamenta altresì che il giudice di merito non ha svolto alcuna valutazione comparativa circa il livello di integrazione del richiedente asilo nel territorio italiano e le condizioni in cui si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio.
5. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomotilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021