LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32058-2019 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. B.M., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per le estreme condizioni di povertà in cui si trovava. Raggiunse la Libia dove lavorò fino a quando riuscì a fuggire raggiungendo l’Italia.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento B.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Potenza limitando la propria domanda al riconoscimento di protezione sussidiaria e di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Tribunale con decreto del 10 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non credibile il richiedente asilo avendo egli fornito, in sede di audizione, una versione del racconto del tutto diversa da quelle resa dinanzi alla Commissione Territoriale;
b) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di elementi da cui desumere un fondato pericolo di condanna a morte o di sottoposizione tortura o altra forma di trattamento inumano e degradante.
Quanto alla situazione socio-politica della ***** le fonti segnalano l’assenza di un conflitto armato generalizzato soprattutto in seguito alle nuove elezioni vinte dal leader dell’opposizione B. che ha adottato una politica di normalizzazione;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità sia con riferimento alla situazione sociopolitica del *****, essendo sufficiente richiamare quanto dedotto in tema di protezione sussidiaria, sia con riferimento alla situazione di estrema povertà in cui verrebbe a trovarsi il richiedente in caso di rimpatrio, non potendo tale circostanza di per sé considerata costituire valido motivo ostativo al suo rientro.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da B.M. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost. Violazione dell’art. 6 CEDU. Si duole della illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2017 che, eliminando il secondo grado di giudizio, lede irrimediabilmente il diritto di difesa del richiedente asilo.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione od errata applicazione di una norma di legge. Diniego della richiesta di protezione sussidiaria. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso tra le parti. Violazione conseguente dell’art. 132 c.p.c. per omissione di motivazione”. Sostiene il ricorrente che il giudizio sulla sua “credibilità” sia stato condotto sulla base di mere valutazioni soggettive, senza applicare alcuno dei criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 (verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di una idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà della motivazione rispetto alla situazione del paese). Il Tribunale non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi di cooperazione officiosa, né avrebbe, in sede di audizione, formulato domande volte a fugare i propri dubbi circa il racconto del richiedente asilo.
Lamenta altresì il ricorrente che il Tribunale, nel valutare le condizioni sociopolitiche del ***** e la loro incidenza sulla condizione del richiedente, avrebbe trascurato la circostanza per cui in tema di protezione sussidiaria vi è una attenuazione del requisito della individualità della minaccia.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento circa il rigetto della domanda sulle medesime informazioni raccolte in tema di protezione sussidiaria. Lamenta altresì l’omessa indagine circa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ed in particolare circa il grado di tutela dei diritti fondamentali (salute, alimentazione) nel paese di provenienza del richiedente asilo.
5. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofflattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021