LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32747-2019 proposto da:
B.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. B.S., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di appartenere ad una famiglia molto povera e di essere fuggito dal proprio paese al fine di trovare una occupazione lavorativa idonea a mantenere i propri genitori e le proprie sorelle.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento B.S. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Cagliari, limitando la propria domanda al riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale, con decreto n. 2785/2019 del 27 settembre 2019, rigettò il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) infondata la domanda di protezione sussidiaria, stante l’inidoneità dei fatti narrati a rinvenire un fondato timore per il richiedente di subire una condanna a morte o esposizione tortura o altra pena o trattamento inumano e degradante.
Quanto alla situazione socio-politica del ***** dall’esame delle fonti è emerso che, benché il territorio sia stato complito da scontri anche violenti di matrice politica e da attentati terroristici, la loro episodicità non consente di ritenere attualmente esistente una condizione di conflitto armato generalizzato;
b) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità del ricorrente che consentano di ritenere esistente una peculiare esposizione a pericolo in caso di rientro nel Paese d’origine;
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da B.S. con ricorso fondato su sei motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1, 3, 19, 20 e 22 Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 in relazione alla CEE n. 604 del 2013; D.Lgs. n. 152 del 2015, art. 18, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 4, 28 e 32 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che il S. giunse in Italia quando era ancora minorenne e che, pertanto, avrebbe dovuto godere delle garanzie previste dalla legge per i minori.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione della L. 28 febbraio 1990, n. 39, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3). Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostiene il ricorrente che sebbene egli non abbia avanzato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, il Tribunale avrebbe dovuto rinvenirne i presupposti e ciò sia in quanto non è onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata, sia in quanto il S. ha contratto un debito di circa Euro5.000 per lasciare il proprio paese che, nel caso di rientro non sarebbe in grado eli onorare.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 13; art. 6 Direttiva CEE n. 115/08 (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostiene il ricorrente che, sebbene egli non abbia espressamente avanzato domanda di riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost., il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un accertamento diretto a verificare la sussistenza dei presupposti, e ciò perché tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, costituendo quest’ultimo “genus e tutte le altre categorie sue species.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 351 del 2007, artt. 14 e 16; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere infondata la domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria. In particolare, circa la fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), il giudice di merito avrebbe del tutto trascurato che in tema di protezione sussidiaria vi e’, rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato sicché l’esposizione dello straniero non deve avere i caratteri rigorosi del fumus persecutionis. Circa, invece la fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i documenti prodotti dal richiedente asilo ed in ogni caso avrebbe basato il suo convincimento circa l’assenza di un conflitto armato generalizzato in *****, sulla base di report non aggiornati. Sostiene altresì che, avendo il ricorrente trascorso alcuni mesi in Libia prima di giungere in Italia, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la situazione di pericolosità presente nel paese di transito nonché la circostanza che il richiedente asilo non aveva intenzione di raggiungere l’Europa ma vi fu costretto per il clima politico-sociale teso ed instabile della Libia.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; art. 6 Direttiva CEE n. 115 del 16 dicembre 2008 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostiene il ricorrente che in tema di protezione umanitaria, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato la distinzione tra il tipo di protezione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e quello di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
Osserva altresì il ricorrente che, come testimoniato dalle fonti internazionali, in ***** vi è un diffuso ricorso alla tortura, a pene, ed a trattamenti inumani e degradanti.
4.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo delle controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).
Si duole della omessa valutazione, ai fini della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria: della tenera età in cui il ricorrente è giunto in Italia, del contesto di gravissima povertà, ingiustizia ed instabilità sociale del *****; del debito contratto dal S. per lasciare il proprio paese che, in caso di rimpatrio non sarebbe in grado di onorare; dell’accoglimento ricevuto in Italia presso il CAS di *****; dell’integrazione raggiunta in Italia trattandosi comunque di un ragazzo analfabeta che ha frequentato le scuole nel proprio paese per soli tre anni; dell’alluvione avvenuta di recedente in ***** che ha causato centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati.
5. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021