LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24914-2019 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO ALMIENTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 15/07/2019, R.G.n. 12337/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. A.S. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione del decreto con cui il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ha rigettato il ricorso dallo stesso presentato avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, con il quale gli era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché la protezione sussidiaria e quella umanitaria, richieste in via gradatamente subordinata.
Il Tribunale di Bari ha ritenuto che la vicenda narrata dall’odierno ricorrente non giustificasse il riconoscimento né della protezione internazionale, né della protezione umanitaria. Il ricorrente afferma di aver lasciato la ***** per essere stato perseguitato dai sortilegi di una strega e per essersi scontrato con i pastori *****.
Il Tribunale ha giudicato contraddittorio il racconto del richiedente ed ha respinto la domanda di protezione internazionale e la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per garantire lo status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7, non essendo state allegate effettive situazioni di persecuzione. Ha poi aggiunto che, per quanto riguarda la protezione sussidiaria, non risultavano circostanze che integrassero le ipotesi previste dall’art. 14 suddetto D.Lgs., motivando anche in riferimento alla situazione in *****, parte della ***** da dove proviene il ricorrente. Infine, il Tribunale di Bari ha negato la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari affermando che nel caso concreto il richiedente non aveva dedotto la violazione di alcun suo diritto assoluto suscettibile di compromissione con il ritorno in *****.
Il sig. A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del Tribunale di Bari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce “nullità del decreto per violazione del combinato disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per omesso esame del ricorrente”.
Il ricorrente argomenta che il Tribunale, per chiarire gli aspetti del racconto del ricorrente che gli apparivano illogici o incoerenti avrebbe dovuto disporre l’audizione del richiedente stesso. Si sottolinea, inoltre, nel motivo di ricorso che il Tribunale avrebbe violato il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, nella parte in cui esso prevede un’attenuazione dell’onere probatorio del ricorrente in ipotesi tassativamente determinate.
Il motivo è inammissibile.
Preliminarmente va qui ribadito che, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 25439/20, “in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dello straniero affermando che, non avendo adempiuto a tale onere di allegazione, non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati)”. Dall’epigrafe dell’impugnato decreto si rileva che esso è stato emesso “a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19/08/2019”; l’udienza, quindi, fu celebrata, mentre non rileva la mancata audizione del richiedente.
Ciò posto, va poi ulteriormente precisato, in ordine al dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che l’attenuazione dell’onere della prova si ha quando, comunque, l’istante abbia allegato fatti sufficientemente precisi e di rilevante gravità, idonei a generare il fondato timore di persecuzione personale e diretta (Cass. n. 14157/2016; Cass. n. 3016/2019 che, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14 lett. “c”, sottolinea lo stesso concetto; Cass. n. 28780/2020). Il sig. A. si duole del fatto che il Tribunale non lo abbia ascoltato per chiarire le circostanze dubbie, soprattutto dal punto di vista temporale, degli eventi da lui raccontati con riferimento alla propria vita in *****. Dalla motivazione dell’impugnato decreto, però, emerge che il Tribunale ha tout court reputato non credibile la narrazione del ricorrente rispetto alla vita da lui svolta in *****, con un giudizio di fatto che compete al giudice di merito; Cass. n. 5973/2019: “il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui sia stato reso disponibile il verbale dell’audizione debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo”; nello stesso senso, Cass. n. 3029/2019, per cui all’obbligo di fissazione dell’udienza “non consegue automaticamente l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, ove ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,4,7,14,16,17; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e dell’art. 10 Cost., in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il sig. A. sottolinea che il Tribunale non ha adempiuto al dovere di motivare adeguatamente e documentarsi rispetto alla sicurezza della situazione socio-politica del Paese, ai sensi della domanda D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. Il Tribunale non ha infatti assolutamente tenuto in considerazione la situazione attuale della ***** e la minaccia rappresentata dai pastori fulani, che hanno generato un clima di terrore generalizzato e nei confronti dei quali gli interventi dello Stato della ***** si sono dimostrati del tutto insufficienti.
Il motivo è inammissibile, perché, pur denunciando un vizio di violazione di legge, in effetti sollecita una rivalutazione del giudizio di fatto motivatamente operato dal Tribunale sulla situazione della zona di provenienza del richiedente (*****) sulla scorta delle fonti internazionali citate nel paragrafo 3 del decreto impugnato.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anche rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1; L. n. 110 del 2017; art. 10 Cost. e art. 3 CEDU. Tale motivo sostanzialmente reitera la doglianza veicolata nel motivo precedente, mirandola specificamente verso la statuizione di mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il ricorrente in sostanza lamenta che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato, per un verso, la vulnerabilità del ricorrente (soprattutto sotto il profilo della sua giovane età) e, per altro verso, il livello di violenza riscontrabile sul territorio *****, segnatamente a causa dell’attività dei pastori *****. Anche il terzo motivo di ricorso, al pari del secondo, si risolve in una richiesta di rivalutazione degli apprezzamenti di merito operati dal giudice territoriale, non ammissibile nell’ambito del giudizio di legittimità. Il ricorrente lamenta che il giudice territoriale avrebbe utilizzato fonti COI “risalenti” (pag. 11, quarto rigo, del ricorso) ma nel proprio ricorso non menziona fonti COI più aggiornate, contenenti informazioni sull'***** di segno diverso da quelle citate nell’impugnato decreto, limitandosi a citare informazioni tratte da siti Internet relativi ad altri stati della Repubblica federale di *****.
Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; dell’art. 8 della CEDU; nonché l’omesso esame della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, ex art. 360, n. 5. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Bari gli avrebbe negato il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari senza comparare adeguatamente l’integrazione da lui raggiunta in Italia e la situazione che egli troverebbe rientrando nel Paese d’origine.
Il motivo è inammissibile, perché, ancora una volta, la doglianza attinge l’apprezzamento di fatto del giudice di merito (non censurabile in Cassazione se non sotto il profilo del vizio di omesso esame di fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti) secondo il quale nella specie non risultava “comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del soggetto”.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva del Ministero intimato.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021