LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20841-2019 proposto da:
O.C., rappresentato e difeso dall’avv. NICOLETTA MARIA MAURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 31/05/2019, R.G.n. 680/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. O. ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Bari che, confermando il provvedimento della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ha rigettato le sue domande di protezione internazionale e, in subordine umanitaria.
Il sig. O., cittadino *****, ha raccontato alla Commissione Territoriale di aver avuto una grave malattia allo stomaco; che la propria famiglia e la propria moglie, dopo averlo inizialmente aiutato a sopportare le spese mediche, lo avevano abbandonato; che quindi egli si era trasferito dalla ***** al *****, dove aveva lavorato per tale sig. M., che l’aveva aiutato a curarsi; di essere stato successivamente sequestrato e condotto in Libia, dove era stato liberato grazie all’intervento del medesimo sig. M.; che infine aveva deciso di venire in Italia per sottrarsi alle violenze dei libici.
Il Tribunale di Bari ha reputato il racconto del ricorrente non credibile e ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione né della protezione internazionale né di quella umanitaria.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021.
Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce l’erronea applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che il Tribunale di Bari gli abbia negato la protezione umanitaria ancorché egli avesse documentato di aver lavorato e di lavorare in Italia.
Il motivo di ricorso è inammissibile. Esso infatti, pur denunciando un vizio di violazione di legge, non indica una regula iuris enunciata – o anche soltanto applicata – dal Tribunale in contrasto con la disposizione di cui all’art. 5, comma 6, T.U. Imm., ma attinge il giudizio di fatto compiuto dal medesimo Tribunale di Bari in ordine al grado di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente; giudizio (non censurabile in cassazione se non con il mezzo, e nei limiti, di cui al numero 5 dell’art. 360 c.p.c.) alla cui stregua la documentazione prodotta non era “sufficiente a comprovare un effettivo inserimento sociale dell’istante”.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di sostanziale attività difensiva del Ministero intimato.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021