Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33878 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27313-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TREMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA- VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATUREA DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

S.M., cittadino del *****, impugnava innanzi alla Corte d’appello di Cagliari l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la domanda di protezione da egli fatta valere. A sostegno della domanda, il ricorrente innanzi alla Commissione territoriale aveva dichiarato di essere orfano di madre, di avere sei fratelli e che, quando litigava con quello più piccolo, gli altri fratelli lo picchiavano.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 7 febbraio 2019, n. 111, ha rigettato il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello propone ricorso per cassazione S.M..

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo contesta il “vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, in quanto non è stata disposta l’audizione che il ricorrente aveva espressamente richiesto.

Il motivo è inammissibile. A fronte della motivazione del giudice d’appello che ha distintamente esaminato anzitutto la doglianza rivolta dall’appellante in relazione alla mancata audizione da parte del Tribunale e poi ha motivatamente negato l’audizione davanti a sé, il ricorrente si limita a lamentare la mancata audizione in appello, “tra l’altro già richiesta in primo grado” senza specificare se la censura (per altro erroneamente ricondotta all’esame di un fatto decisivo) sia rivolta nei confronti della motivazione del giudice d’appello relativamente alla mancata audizione ovvero al mancato esercizio in appello del potere officioso.

2) Il secondo motivo lamenta “omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine”.

Il motivo è inammissibile. Il motivo lamenta non l’omesso esame delle dichiarazioni e allegazioni del ricorrente, ma la valutazione operata dalla Corte d’appello delle dichiarazioni e delle allegazioni del ricorrente (v. p. 6 del ricorso). La Corte d’appello ha infatti esaminato le dichiarazioni e allegazioni rese dal ricorrente alla Commissione (v. in particolare pp. 3 e 8 della sentenza impugnata).

3) Il terzo motivo fa valere “la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14”.

Il motivo è inammissibile. Nello sviluppo del motivo il ricorrente si limita a formulare generiche osservazioni e alcuni riferimenti alle condizioni di violenza indiscriminata in ***** sono presenti nello sviluppo del secondo motivo; si tratta peraltro di citazioni risalenti rispetto a quelle utilizzate dalla Corte d’appello e, in ogni caso, è assente un confronto con i dati dettagliati e aggiornati, riferiti specificamente alla zona di provenienza del ricorrente (Kayes), analiticamente esposti dalla Corte d’appello (v. pp. 17, 18, 19 del provvedimento impugnato).

4) Il quarto motivo fa valere “errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita ad esporre l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari facendo riferimento al “grado di integrazione sociale del ricorrente”, senza nulla specificare al riguardo.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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