LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25661-2019 proposto da:
U.M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE X IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
PREMESSO CHE:
U.M.J., cittadino del *****, a seguito della decisione di rigetto della sua istanza di protezione da parte della Commissione territoriale, proponeva innanzi al Tribunale di Cagliari domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, di protezione sussidiaria o umanitaria o ancora di asilo. Davanti al Tribunale il richiedente dichiarava di avere lasciato il ***** a causa di problemi con i fratellastri che, per problemi ereditari, lo avevano minacciato di morte.
Il Tribunale di Cagliari, con decreto 25 luglio 2019, n. 2175, ha rigettato la domanda.
U.M.J. propone ricorso per cassazione avverso la decisione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 4 e art. 7 “.
Il motivo è inammissibile. Dopo aver richiamato le due disposizioni indicate, si censura invece la motivazione del provvedimento (“la motivazione fornita dal Tribunale appare meramente tautologica e contrastante con gli specifici atti del procedimento”, v. p. 5 del ricorso). In realtà il Tribunale ha innanzitutto qualificato la vicenda narrata come privata, e in quanto tale estranea al riconoscimento dello status di rifugiato, e ha poi in ogni caso valutato come non credibile il racconto reso dal ricorrente, analizzando in modo analitico le sue dichiarazioni.
2) Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8”: nel decreto impugnato “e’ mancato il dovere di cooperazione istruttoria officiosa” in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese d’origine, anche in relazione alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in altre parole “e’ mancato il ruolo attivo del giudice”.
Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, dopo aver ricondotto le dichiarazioni del ricorrente a vicenda di natura privata e aver ritenuto che in ogni caso tali dichiarazioni erano non credibili, ha correttamente escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b (v. Cass. n. 10286). Quanto al riconoscimento della protezione di cui al menzionato art. 14, lett. c, il Collegio rileva che il Tribunale ha escluso la sussistenza di conflitto armato e di violenza generalizzata sulla base di fonti internazionali dell’Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e di Amnesty International, così rispettando quanto prescrive il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Per quanto concerne infine il riconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale ha altresì preso in esame l’asserita condizione di povertà nel paese di origine del ricorrente, escludendo però che tale condizione sia di per sé sufficiente al riconoscimento del permesso di soggiorno.
3) Il terzo motivo fa valere “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”, in relazione al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, che pur inizialmente lamenta la “mancanza di alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità”, poi contesta la valutazione comparativa posta in essere dal Tribunale, limitandosi a obiezioni generiche, senza prendere posizione circa gli specifici rilievi del Tribunale in relazione alla non compiuta integrazione del ricorrente in Italia.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell’interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell’art. 370 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021