LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25039-2019 proposto da:
O.F., rappresentato e difeso dall’avv. ALFONSO ALIPERTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TREMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.
RITENUTO IN FATTO
Dalla sentenza impugnata si apprende che O.F., proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Torino avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale; e che, respinto il ricorso dal Tribunale, la Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, dichiarava improcedibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 348 c.p.c. cpv., per consecutiva mancata comparizione bilaterale delle parti costituite.
Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.
E’ costante e noto indirizzo di questa Corte Suprema che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (così e per tutte, n. 10072/18); e che i motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata devono presentare i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. per tutte, la n. 20652/09).
1.1. – Nella specie, nel ricorso è del tutto assente l’esposizione sommaria dei fatti, la quale non è neppure minimamente desumibile dai motivi, che a loro volta contengono uno svolgimento in diritto sostanziale totalmente disancorato dalla situazione specifica del richiedente, le ragioni della cui domanda di protezione non è dato di apprendere.
1.2. – I motivi, a loro volta, eludono qualsivoglia confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Col primo, infatti, articolato in più censure, si lamenta il mancato esame d’un fatto decisivo e discusso e la mancata audizione del richiedente. Premesse considerazioni di carattere generale sulla “fattualità” del diritto e sul diritto di essere compresi (occorrendo, soprattutto nella materia della protezione internazionale, “percorsi multipli di alfabetizzazione linguistico-giudiziaria, in vista di un innalzamento e di una redistribuzione delle competenze necessarie ad avvicinare l’istituzione della giustizia e l’utente, a favore del quale essa è rivolta”: così, testualmente, a pag. 6 del ricorso), parte ricorrente argomenta in termini del tutto generali, a) sul colloquio dei richiedenti asilo e sul connesso giudizio di credibilità; e b) sul diritto ad un ricorso effettivo, sul dovere di cooperazione del giudice e sulla necessità di disporne l’audizione in sede giudiziale. Il tutto, senza il benché minimo accenno di critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che – come si è premesso – si è limitata a rilevare l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c. cpv..
Analogamente avviene col secondo mezzo, il quale lamenta l’errata valutazione di insussistenza dei gravi motivi legittimanti la protezione umanitaria, sicché il ricorrente fa mostra di voler eliminare mentalmente l’unico contenuto decisorio della sentenza d’appello.
2. – Va dunque pronunciata declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
3. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021