Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33885 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23760-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

S.A., cittadino del ***** nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Perugia, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la di lui richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della quale, il richiedente aveva dedotto di aver abbandonato il Paese d’origine essendo stato vittima di un tentato omicidio da parte di uno zio, il quale dopo la morte dei genitori di lui intendeva impossessarsi di terreni, e di essere stato sempre mal visto dai componenti della sua famiglia, essendo egli di fede ***** e gli altri adoratori *****.

Con decreto n. 637/19 pubblicato il 22.7.2019 il Tribunale rigettava la domanda. Riteneva detto giudice, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che il racconto operato dal richiedente non fosse del tutto genuino e veritiero, sia perché riferiva di un tentativo di omicidio in cui gli aggressori, in totale balia dei quali si era trovato, invece di portare a termine il loro proposito criminoso si sarebbero soffermati per ben venti minuti a svelargli il nome del mandante e le motivazioni di lui; sia perché quest’ultimo -che avrebbe avuto la carica di “re” del villaggio – sarebbe stato certamente in grado, per la sua posizione di comando, di organizzare e portare a termine l’aggressione in maniera più sicura. Quindi, il Tribunale escludeva ogni ipotesi di protezione internazionale, inclusa quella sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), sulla base delle COI (acronimo di Country of Origin Information) consultate e indicate. Rigettava, inoltre, la domanda di protezione umanitaria, osservando che le ragioni postevi a sostegno erano le stesse su cui si era basata la domanda di protezione internazionale, a sua volta invocata sulla scorta di un racconto privo di credibilità; che gli addotti problemi di salute non avevano trovato nessun riscontro nella scarsa documentazione prodotta, da cui anzi si ricavava che la protesi dentaria gli era stata fatta in ***** dopo i fatti narrati e prima dell’espatrio.

Avverso tale decreto il richiedente propone ricorso affidato a due mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha proposto controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo mezzo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la mancata concessione della protezione sussidiaria, “cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine”, in violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14. Esposto il contenuto della norma e richiamato l’obbligo di cooperazione istruttoria che ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 grava sul giudice di merito, sostiene parte ricorrente che sempre e comunque debbano essere valutati i rischi che il richiedente correrebbe in caso di rimpatrio. Segue citazione del sito web del Ministero degli affari esteri “*****”, anno 2017, sulle condizioni generali del *****.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Esso procede dall’indimostrata e indimostrabile premessa che il diritto alla protezione sussidiaria consegua in automatico dalla valutazione complessiva del Paese d’origine e dalla constatazione che in esso sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, come recita l’art. 10 Cost.

Per contro, la circostanza che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, disponga che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, non significa che la protezione sussidiaria competa in base all’esito comparativo tra le due realtà, quella del Paese d’accoglienza e quella del Paese d’origine.

Infatti, in base al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, secondo cui l’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale, e alla giurisprudenza di questa Corte, la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b) ha carattere essenzialmente individualizzante (cfr. per tutte n. 19224/20), deve, cioè, riguardare la persona e la vicenda del solo richiedente (anche se non occorre, a differenza del rifugio, l’esistenza attuale di un fumus persecutionis: cfr. n. 6503/14), non potendosi confondere il rischio individuale col generico “rischio Paese”, che accomuna qualsivoglia persona che risieda in un dato territorio.

Diversa la situazione nel caso di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) che non richiede, al contrario delle lett. a) e b), un livello di rischio solo individuale. Infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18).

Nella specie, parte ricorrente si è limitata ad allegare le emergenze del sito web del Ministero degli affari esteri “*****” sulle condizioni generali del *****, sito che raccoglie informazioni il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, (cfr. n. 8819/20). Pertanto, esso non può ritenersi fonte qualificata ai sensi della norma citata, e men che meno può contrastare l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito sulla base di fonti di epoca successiva (nella specie, rapporto Amnesty International, 2017-2018).

2. – Il secondo motivo allega, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché l’omessa “valutazione” delle fonti informative inerenti alla situazione economico-sociale del Paese d’origine e delle condizioni personali del richiedente, ai fini dell’applicazione della protezione umanitaria. Richiamati principi e precedenti giurisprudenziali sulla protezione umanitaria e sul suo carattere alternativo alla protezione internazionale, parte ricorrente sostiene che, nel caso di specie, il Tribunale non ha tenuto conto “della integrazione sociale del ricorrente (attestato Al di lingua e contratto di lavoro) e dell’assenza di precedenti penali”, il che avrebbe dovuto condurre ad una valutazione positiva del percorso d’inserimento di lui. Lamenta, quindi, il mancato giudizio di comparazione tra detto inserimento nel Paese d’accoglienza e la situazione del richiedente in caso di rimpatrio.

2.1. – Anche tale motivo è manifestamente infondato.

Il giudizio di comparazione, che parte ricorrente lamenta essere mancato nel provvedimento del Tribunale nell’escludere la protezione umanitaria (applicabile ratione temporis alla fattispecie), presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 ovvero nell’ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. n. 4455/18). Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere.

Nella specie, il Tribunale, avendo ritenuto che non emergesse né radicamento né vulnerabilità, non l’ha operato. Ha ritenuto, infatti, con riguardo al preteso radicamento, che il richiedente aveva prodotto soltanto un attestato di frequentazione e superamento di un corso di lingua italiana A2 e un documento da cui si ricavava che egli era stato assunto dal 29.3.2018 al 31.5.2018 con un contratto di lavoro a tempo determinato, cui non aveva fatto seguito alcuna nuova assunzione; e che il richiedente non aveva neppure dedotto di aver realizzato una propria rete affettiva e familiare di riferimento, tale da consentire una valutazione favorevole alla sua permanenza in Italia, in rapporto alla posizione esistente nel Paese d’origine.

3. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, in base all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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