LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24592-2019 proposto da:
B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Corradini, con studio a Reggio Emilia in via Bisi, 11;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3145 del Tribunale di Bologna, depositato il 06/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– B.S., cittadino *****, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna che ha respinto il ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;
– a sostegno delle domande egli ha dichiarato sia in sede di audizione avanti la competente commissione territoriale che avanti al tribunale, di avere lavorato nel suo paese come imbianchino e di avere poi aperto nel 2015 un negozio di alimentari; ha dichiarato di avere lasciato il suo paese perché per aprire il negozio aveva speso soldi suoi e in parte frutto di prestito di amici; all’inizio la gente comprava a credito ma quando egli andava per farsi pagare i clienti diventavano aggressivi; così decideva di vendere il negozio per avere i soldi per andare in Libia; ha aggiunto di avere ipotecato la casa per avere anche un prestito dalla banca; in questo modo aveva pagato un trafficante che aveva organizzato il viaggio avvenuto in aereo passando da Dubai; era poi transitato dalla Libia dove aveva trascorso alcuni mesi prima di imbarcarsi su un gommone alla volta dell’Italia;
– il tribunale aveva ritenuto solo parzialmente credibile il suo racconto e, conseguentemente, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); il tribunale aveva inoltre escluso la protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) sulla base delle fonti informative della zona di provenienza; aveva da ultimo escluso la protezione umanitaria per insussistenza di una condizione di vulnerabilità e di radicamento sul territorio;
– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e 8, il vizio di motivazione, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, T.U. 286/1998, nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la presa di posizione rispetto ad un elemento essenziale;
– in altri termini sostiene il ricorrente che non sarebbe stata adeguatamente valutata la vicenda personale del ricorrente, il timore di persecuzione da egli rappresentato; contesta, pertanto, la valutazione di non credibilità espressa dal tribunale, nonché il mancato esame della situazione sociopolitica del ***** in relazione a quella personale del ricorrente, così come il mancato riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– la censura è inammissibile con riguardo ai vari profili dedotti poiché il tribunale ha motivato la non credibilità delle dichiarazioni rese con specifico riferimento alle riferite reazioni aggressive seguite alla vendita della merce a credito, oltre alla contraddittorietà delle stesse rispetto a quanto dichiarato nel colloquio avanti la Commissione;
– tali considerazioni costituiscono il presupposto delle coerenti conclusioni tratte dal tribunale con riferimento allo status ed alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b);
– con riguardo al cit. Art. 14, lett. C la censura è inammissibile poiché il tribunale ha specificamente indicato le fonti informative consultate e non contraddette da allegazioni diverse da parte del ricorrente (cfr. pag. 6 del decreto impugnato);
– infine, con riguardo alla protezione umanitaria la censura è inammissibile poiché non attinge le specifiche argomentazioni dedotte in relazione alla insussistenza di alcuna vulnerabilità, atteso che il racconto di vendette e ritorsioni svolto dal ricorrente non è sul punto integrato da alcuna allegazione, nonostante il relativo onere incomba sul ricorrente;
– l’inammissibilità di tutti i profili di censura comporta l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese di lite perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 richiamati nell’art. 370 c.p.c. ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021