LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23007/2019 R.G. proposto da:
S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Lanzilao, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 5119/2019, depositato in data 20.6.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 5119/2019, il tribunale di Venezia confermando il provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale competente – ha respinto definitivamente la domanda di protezione internazionale proposta da S.G..
Il ricorrente, di origine *****, aveva dedotto di aver abbandonato il paese di origine, temendo per la propria incolumità a causa dell’omicidio di taluni parenti per mano di due soggetti, che avevano fatto irruzione nel corso di un incontro religioso.
Secondo il tribunale il ricorrente non era credibile, non aveva compiuto alcuno sforzo per documentare la domanda e non aveva adeguatamente circostanziato l’episodio di aggressione, rilevando che – inoltre – S.G. non era stato neppure diretto destinatario di minacce.
La pronuncia ha – quindi – respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando, riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), come non fosse configurabile il rischio di una condanna alla pena capitale o di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, e che, quanto all’ipotesi ex art. 14, lett. c), nella Regione del ***** – era insussistente un clima di violenza indiscriminata tale da porre a rischio la vita del ricorrente. Il tribunale ha infine respinto la richiesta di permesso per ragioni umanitarie, rilevando l’assenza della stessa allegazione di uno specifico profilo di vulnerabilità soggettiva, reputando altresì irrilevante la sola integrazione conseguita in Italia.
Per la cassazione della sentenza S.G. propone ricorso in tre motivi.
Il Ministero dell’interno ha depositato memoria ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia l’omesso o errrato esame delle dichiarazioni del ricorrente e delle allegazioni portate in giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando al tribunale di non aver approfondito la situazione del paese di provenienza mediante il compimento delle doversose attività istruttorie, essendosi arrestato al giudizio di non attendibilità dei fatti allegati a fondamento della domanda, trascurando che la provenienza dal ***** non era stata posta in dubbio e che eventuali incongruenze del racconto non consentivano comunque di escludere i presupposti per la protezione sussidiaria ed umanitaria, non richiedendosi – a tali fini – una minaccia individualizzata alla persona dell’interessato.
Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
Il tribunale ha correttamente ritenuto prioritario il vaglio di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente alla stregua degli indici di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, pervendo ad un giudizio di complessiva inattendibilità dei fatti allegati.
Tale giudizio – non specificamente censurato – integra una autonoma e autosufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata, tale da precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti ai profili sostanziali della domanda di protezione (in termini, Cass. 3237/2019; Cass. 33096/2018; Cass. 33137/2018; Cass. 33139/2018; Cass. 21668/2015), sollevando il giudice anche dall’obbligo di cooperazione istruttoria in ordine alla prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (ad eccezione dei casi in cui la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori: Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e dell’art. 10 Cost., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che le condizioni generali di insicurezza del paese di provenienza giustificavano la concessione delle protezione sussidiaria e che le stesse fonti utilizzate dal tribunale attestavano la sussistenza di un clima di violenza generalizzata, come confermato da ulteriori reports internazionali non presi in considerazione dal giudice (sito *****, rapporto Amnesty International). In ogni caso, competeva al richiedente quantomeno il diritto di asilo costituzionalmente garantito.
Il motivo è inammissibile.
La censura è volta a rappresentare la sussistenza, in *****, di una situazione di generale insicurezza, adducendo elementi che attengono al giudizio di fatto e alle valutazioni riservate al giudice di merito, le cui conclusioni restano incensurabili poiché motivatamente assunte sulla base di fonti aggiornate ed accreditate.
Nel denunciare un travisamento, da parte delle tribunale, del contenuto delle fonti utilizzate, il ricorso propone nuovamente questioni di merito oltre che una lettura estensiva dei presupposti della protezione sussidiaria sub art. 14 citato, lett. c) tale da ricomprendere le condizioni di instabilità legate all’azione di gruppi terroristici e a fattori di natura geopolotica, le violazione delle libertà di espressione o dei diritti umani, situazioni che il tribunale ha motivatamente ritenuto però carenti di quelle connotazioni del tutto eccezionali che, in base alle indicazioni della Corte di giustizia Europea (v. sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C- 465/07), devono caratterizzare il grado di violenza diffusa (che deve aver raggiunto un livello tale da esprorre le persone al rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona per la sola presenza sul territorio nazionale).
2.1. Neppure è ammissibile ritagliare un’area di diretta applicabilità dell’art. 10 Cost. e la configurazione di situazioni soggettive attive in capo al migrante, ulteriori e diverse rispetto a quelle che si realizzano nella forma dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Per contro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
All’infuori di tali ipotesi, non è alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. 10686/2012; Cass. 13362/2016; Cass. 11110/2019).
3. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e art. 5, comma 6, art. 10 Cost. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si contesta al tribunale di aver respinto la domanda di protezione umanitaria senza verificare il grado di tutela dei diritti fondamentali nel paese di provenienza e senza considerare che anche la mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa può integrare i seri motivi di carattere umanitario che giustificano la concessione del permesso, avendo omesso anche di comparare la situazione di partenza con il grado di inserimento conseguito in Italia, previa doverosa attivazione dei poteri istruttori d’ufficio.
Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
Il giudice di merito ha – del tutto correttamente – dato rilievo alla condizione personale del richiedente asilo, per come rappresentata in giudizio, rilevando che i fatti allegati (la minaccia scaturita un episodio di violenza comune) non descrivevano una situazione di vulnerabilità soggettiva ricollegabile ad una situazione di generale violazione dei diritti umani, conformandosi agli stessi precedenti citati in ricorso.
La diffusa violazione dei diritti umani nel paese di provenienza non rilevava di per sé, ma solo in quanto ricollegabile ed incidente sulla condizione personale del richiedente asilo: come ripetutamente affermato da questa Corte, tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento (Cass. 4455/2018).
Il ricorso è quindi inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021