Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33895 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22861-2019 proposto da:

E.O.A., rappresentato e difeso dall’avv. DANILO COLAVINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 19/06/2019 cron. 1685/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. E.O.A. propone ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto n. 1685/2019 con cui il Tribunale di L’Aquila (sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale), rigettando il suo ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, ha disatteso le sue domande di protezione internazionale e umanitaria.

Il Tribunale ha reputato inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente secondo cui egli, nel 2016, avrebbe lasciato ***** (*****), la sua città d’origine, intimorito a causa dell’assassinio del padre, causato dal fatto che egli stesso aveva precedentemente rifiutato l’invito a far parte della setta ***** (un’organizzazione criminale locale) rivoltogli, mentre stava rincasando, da giovani sconosciuti appartenenti a tale setta.

Diversi sono gli elementi dai quali il Tribunale desume l’inattendibilità del racconto del ricorrente: all’epoca della sua fuga, l’organizzazione criminale ***** non sarebbe stata ancora costituita (stando a quanto scritto in un articolo pubblicato sul sito *****); in secondo luogo, è stato reputato poco credibile che un’associazione criminale di tale violenza facesse “proselitismo” sulla pubblica via, visti sia gli arresti eseguiti dalle forze di polizia – ma negati dal ricorrente -, sia la formazione di squadre di polizia privata organizzate dai cittadini di ***** per arrestare o uccidere gli appartenenti all’organizzazione criminale.

Sulla scorta di tale giudizio, il Tribunale ha negato la protezione internazionale, atteso che, mancando le persecuzioni previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 2, lett. e), l’attuale ricorrente non potrebbe essere considerato un rifugiato. Ha altresì negato la protezione sussidiaria, vista l’assenza di rischi di condanne a morte o di trattamenti inumani e degradanti o di una situazione di conflitti armati o violenza, nei territori di rimpatrio del richiedente, tale che la semplice residenza negli stessi comporterebbe una minaccia alla vita. Infine, ha negato la protezione umanitaria, poiché, sebbene la ***** versi in una situazione dove gli eventi di privazione dei diritti umani sono diffusi, ciononostante, il ricorrente, avendo sempre lì vissuto al riparo da questi, non verserebbe, in caso di rimpatrio, in una condizione di vulnerabilità.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2021, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria.

Col primo motivo di ricorso, si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 27, comma 1-bis, art. 35-bis, comma 13, in cui il Tribunale sarebbe incorso nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in relazione al principio di individualità ed al peculiare regime probatorio e istruttorio e di unità che regola l’esame della domanda volta a tale riconoscimento.

Il motivo si articola in plurime doglianze che, nel complesso, sollecitano una revisione degli apprezzamenti di merito del Tribunale, non ammissibile nel giudizio di legittimità. In particolare:

Quanto alla censura che attinge il giudizio del Tribunale di inattendibilità del racconto del richiedente, è sufficiente rilevare che tale giudizio non si fonda esclusivamente sulle discrasie cronologiche ivi individuate dal Tribunale, ma su una valutazione di complessiva implausibilità della vicenda raccontata; giudizio che rientra nei poteri di apprezzamento del fatto che competono al giudice di merito (cfr. Cass. 28782/20: “In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che l’inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”).

Quanto alla censura che attinge l’omesso svolgimento di adeguata istruttoria circa l’effettiva esistenza di misure poste in essere dalle autorità locali per contrastare la setta ***** – in disparte la considerazione che il Tribunale ha esercitato il proprio dovere di cooperazione istruttoria documentandosi sul sito internet ***** – è comunque assorbente il rilievo che la decisione impugnata si fonda sul presupposto che il richiedente mai sarebbe stato minacciato dalla setta *****, risultando questa costituita circa un anno dopo la partenza dei medesimo dalla *****; cfr. Cass. 16925/18: “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori”.

Quanto alla censura relativa alla pretesa violazione del principio che, in sede di valutazione delle tre tipologie di protezione, è doveroso attingere dalle comuni risultanze probatorie (pag. 16 ricorso), è sufficiente rilevare la carenza di specificità della stessa; la doglianza, infatti, si risolve nella mera trascrizione del testo della disposizione asseritamente violata, senza precisare perché il provvedimento impugnato incorrerebbe in tale violazione.

Quanto alla censura relativa al mancato accertamento della situazione generale del Paese d’origine del richiedente (pag. 16-17 ricorso), in particolare sotto il profilo della valutazione dei suoi apparati statali di fornire tutele effettive contro la perpetrazione di trattamenti inumani e degradanti sofferti dal ricorrente e circa la situazione di violenza generalizzata dovuta alle organizzazioni terroristiche presenti sul territorio (pag. 18-19 ricorso), pur essa risulta del tutto aspecifica, risolvendosi in una richiesta di rivisitazione, non ammissibile nel giudizio di legittimità, del giudizio di merito motivatamente espresso dal Tribunale.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si censura l’omessa valutazione del rapporto annuale 2017/18 sulla ***** di Amnesty International, dal quale sarebbero emersi elementi a sostegno del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), attesa la fede ***** del ricorrente – fatto non esaminato dal Tribunale – e della protezione umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6. Il motivo è infondato, perché, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il suddetto rapporto di Amnesty International è stato esaminato dal tribunale, il quale ne ha tratto conclusioni diverse da quelle auspicate dal ricorrente, peraltro facendo specifico riferimento alla risposta degli apparati di sicurezza ***** contro la setta *****.

Col terzo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa valutazione della fede ***** del richiedente come elemento decisivo ai fini del rilascio della protezione umanitaria. La doglianza è inammissibile perché non indica le ragioni della decisività del credo religioso del richiedente ai fini della statuizione sulla domanda di protezione umanitario, finendo per risolversi, ancora una volta, in una richiesta di rivisitazione del merito.

Il ricorso è rigettato.

Nulla per le spese, essendo il Ministero rimasto intimato.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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