LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25680-2019 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. B.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di L’Aquila, sezione specializzata in materia di immigrazione, che, confermando la decisione della Commissione Territoriale di Ancona per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con comparsa ai soli fini della eventuale discussione orale.
La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 19 febbraio 2021.
Il richiedente, nato in *****, ha raccontato di essere scappato dal proprio Paese perché – fidanzato con una ragazza di religione diversa dalla propria – era stato ostacolato in tale relazione dallo zio, che voleva che egli ne sposasse la figlia; in particolare il sig. B. ha raccontato di essere stato arrestato a causa del suo rifiuto di sposare la cugina; di essersi recato in Mali con dei soldi prestati dal padre della fidanzata; di essere poi transitato in Algeria; infine, di aver passato un periodo di un anno e tre mesi in carcere in Libia; ha altresì sostenuto di essere arrivato in Europa grazie ad un prestito datogli dalla propria fidanzata e di aver, nel frattempo, scoperto che il padre di quest’ultima, esponente politico del Paese, era stato arrestato.
Il Tribunale ha reputato non credibile, perché non plausibile ed incoerente, il racconto del richiedente, peraltro evidenziando che i fatti dal medesimo narrati descrivono una situazione di contrasto tra privati di per sé stessa inidonea a fondare il diritto alla protezione internazionale o umanitaria.
Con l’unico mezzo di ricorso si denuncia violazione delle norme sulla protezione internazionale e contraddittorietà della motivazione, sostenendosi che il Tribunale avrebbe violato il dovere di ricorrere ai propri poteri istruttori officiosi per colmare le eventuali lacune del racconto del richiedente. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe considerato che gli atti di persecuzione cui fa riferimento il D.Lgs. n. 251 del 2007 possono essere integrati anche da condotte di soggetti non statuali. Infine, per quanto riguarda il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, parte ricorrente adduce che le violenze subite prima dell’arrivo in Italia sarebbero di per sé sufficienti per qualificarlo come soggetto vulnerabile e meritevole, quindi, per ciò, della protezione umanitaria.
Il motivo è inammissibile, perché esso si sostanzia in una rassegna di considerazioni che non si misurano concretamente con la duplice ratio decidendi dell’impugnato decreto (non credibilità dei fatti raccontati e inidoneità di tali fatti, se anche veri, a fondare il diritto alle protezioni domandate) ma tendono ad una rivalutazione del merito che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione.
Può peraltro aggiungersi che correttamente il Tribunale ha escluso che un contrasto endofamiliare (quale quello raccontato dal richiedente riferendosi al dissidio tra lui ed un suo zio) possa fondare il diritto alla protezione sussidiaria (cfr. Cass. n. 19258/20: “In tema di protezione internazionale, le liti tra privati non possono essere addotte quale causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello “status” di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio”).
Quanto alla censura relativa al diniego della protezione umanitaria, essa va giudicata inammissibile, in quanto sollecita una revisione – che non può trovare ingresso in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato con il D.L. n. 83 del 2012 in ordine alla situazione nel Paese di origine ed al livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente (giudicato dal Tribunale, quest’ultimo, insufficiente ad integrare il diritto a tale forma di protezione).
Il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di sostanziale attività difensiva del Ministero.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021