Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33899 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25679-2019 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. E.S. propone ricorso propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione del decreto n. 1783/2019 con cui il Tribunale di L’Aquila (sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale), rigettando il suo ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, ha disatteso le sue domande di protezione internazionale e umanitaria.

Sulla base del racconto dell’odierno ricorrente – secondo cui egli avrebbe lasciato il proprio Stato natio, la ***** (*****), a causa di un’ernia inguinale, cercando cure migliori prima in Libia e poi in Italia – il Tribunale ha negato la protezione internazionale, difettando la stessa prospettazione dei relativi fatti costitutivi; per quanto in particolare riguarda la domanda di protezione sussidiaria, il Tribunale ne ha escluso la fondatezza sulla scorta del rapporto COI redatto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università ***** nel maggio 2018, alla cui stregua nell'*****, area di origine del richiedente, non vi sarebbe alcun conflitto armato, ma, al più, violenze, collegate allo sfruttamento del petrolio, indirizzate agli stabilimenti e ai dipendenti e non alla popolazione. Infine il Tribunale ha negato la protezione umanitaria per motivi di salute sulla scorta dei referti medici depositati, dai quali non risulterebbero patologie di rilievo in corso, sottolineando altresì la mancata allegazione di altri profili di vulnerabilità e la mancata dimostrazione di integrazione del richiedente in Italia.

Con l’unico motivo di ricorso, genericamente rubricato come “Violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale. Difetto e contraddittorietà della motivazione”, il ricorrente lamenta il difetto dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del Tribunale aquilano, il quale si sarebbe limitato a riportare analisi parziali e non aggiornate circa il contesto socio-politico della *****, non tenendo in debito conto le stragi per motivi religiosi lì perpetrate, con conseguente difetto di motivazione. Si afferma inoltre che il ricorrente avrebbe avviato attività finalizzate all’integrazione nel territorio italiano. Viene genericamente invocato il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, con richiamo all’ordinanza n. 11312/2019 di questa Corte, alla cui stregua il giudice di merito è tenuto ad accertare la reale situazione del Paese di provenienza del ricorrente mediante l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19 febbraio 2021, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Esso sì sostanzia in una promiscua rassegna di petizioni di principio e doglianze di merito, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4), secondo cui il ricorso deve contenere i motivi – di legittimità, ex art. 360, comma 1, e non di merito – su cui esso si fonda, nonché la specifica indicazione delle norme di diritto asseritamente violate. Il ricorso, per un verso, risulta disconnesso rispetto alla motivazioni dell’impugnato decreto (che si fondano sul rilevo che il richiedente è espatriato per ragioni sanitarie che non giustificano nemmeno in astratto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e che non sono di gravità tale da giustificare in concreto il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria) e, per altro verso, sollecitano una inammissibile rivisitazione del merito, con particolare riguardo alla motivata valutazione svolta dal Tribunale in ordine alle condizioni di sicurezza della vita nell'*****.

Nulla sulle spese, attesa l’assenza di attività difensiva del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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