Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33900 del 12/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25681-2019 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VERRASTRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 524/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. O.R. propone ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 524/2019 della corte d’Appello di L’Aquila la quale, in sede di rinvio restitutorio, ha rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria da lui avanzate, così confermando quanto statuito dal Tribunale cittadino.

La Corte d’Appello ha ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente secondo cui egli sarebbe fuggito dal Paese natio, il *****, per sottrarsi alle violenze interetniche e per l’impossibilità di sostenersi economicamente perché il terreno di famiglia (già oggetto di una lite tra confini che aveva portato all’uccisione di suo padre ad opera di un abitante del villaggio) era stato requisito dalle autorità locali – e, sulla scorta dei rapporti COI del settembre 2017 e di Amnesty International del 2015/16 e del 2016/17, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non constando l’esistenza di persecuzioni previste D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 2, comma 2, lett. e; ha altresì negato la protezione sussidiaria ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, posto che dallo stesso racconto del richiedente non risultava che in caso di rimpatrio egli corresse rischi di morte o di assoggettamento a pena capitale o a trattamenti inumani e degradanti; né nell’area di provenienza del richiedente erano in corso conflitti armati di gravità tale che la mera presenza sul territorio implicasse il rischio di subire una minaccia all’incolumità della persona. Infine la Corte di appello ha negato la protezione umanitaria, non avendo l’attuale ricorrente allegato fatti ulteriori e diversi dai motivi economici legati allo scarso approvvigionamento idrico del *****, tali da integrare una fattispecie di tutela umanitaria, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola instaurazione di un percorso lavorativo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della eventuale discussione orale.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19 febbraio 2021.

Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, commi 3 e 5, art. 5, art. 6, art. 14, comma 1, lett. b); D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 2 e 3, art. 27, comma 1-bis, art. 32, comma 3; del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6; dell’art. 16 dir. 2013/32/UE; dell’art. 15 dir. 2011/95/UE nonché la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il motivo si articola in tre doglianze: la Corte d’Appello avrebbe escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria (I) senza aver disposto l’audizione del ricorrente, in violazione dei doveri di cooperazione istruttoria, del principio del contraddittorio e di difesa, vista l’inaffidabilità dell’audizione davanti la Commissione territoriale “spesso incomplete, a volte seriali”, “svolte normalmente senza l’assistenza del difensore” (pag. 11 ricorso) e l’inattualità, rispetto alla situazione vigente, del racconto reso in quella sede; (II) senza aver attivato i poteri istruttori officiosi per accertare la violenza in ***** e l’inerzia delle autorità locali; (III) per “non aver disposto accertamenti in ordine alle evidenziate difficoltà di approvvigionamento idrico” (pag. 10 ricorso).

Col secondo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 in relazione al dovere di cooperazione istruttoria e all’obbligo di valutazione delle dichiarazioni rese; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis (interpretati alla luce degli artt. 16 e 46 dir. 2013/32/UE, 47 CDFUE nonché 2, 3, 13CEDU)”. La Corte d’Appello sarebbe incorsa nella violazione del principio di cooperazione istruttoria per aver reputato inattendibile il racconto del ricorrente, senza averlo messo in condizione di fornire alcuna spiegazione in merito alle circostanze da lui narrate, poste a base della domanda di protezione internazionale e umanitaria.

I primi due motivi – da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione – lamentano la mancata audizione personale del richiedente ed il mancato ricorso alla cooperazione istruttoria dell’Ufficio; essi vanno rigettati, perché inammissibili e, comunque, infondati.

L’inammissibilità discende dal rilievo che la Corte di appello – oltre a ritenere, motivatamente, inattendibile il racconto del richiedente – ha comunque altresì argomentato, con doppia ratio decidendi, che i fatti da costui raccontati, se anche veri, non sarebbero comunque idonei a supportare le proposte domande di protezione (pag. 3, terzultimo cpv., della sentenza). I suddetti motivi sono peraltro infondati, giacché, quanto alla doglianza relativa all’audizione del richiedente, è sufficiente rilevare che questa Corte ha chiarito, con la sentenza n. 21584/20, che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Quanto alla doglianza relativa al dovere di cooperazione istruttoria, è sufficiente rilevare che la Corte territoriale dà conto delle fonti di prova dalle quali ha desunto che il Paese di rimpatrio del ricorrente non versa in una situazione tale che sia necessario accordargli la protezione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) (“rapporto redatto nel settembre 2017 dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, pubblicato sul Coi Porta dell’EASO ed altresì dai rapporti annuali 2015/16 e 2016/17 di Amnesty International” v. pag. 3, terzultimo cpv., della sentenza).

Col terzo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 1, comma 1, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter per omesso espletamento di un giudizio comparativo fra la situazione di provenienza del ricorrente e la sua attuale condizione personale, al fine di individuare la vulnerabilità del ricorrente. Il motivo è infondato. Il giudizio di comparazione che il ricorrente lamenta non essere stato eseguito, che consiste nel raffronto tra la situazione oggettiva e soggettiva in cui verserebbe il ricorrente una volta rimpatriato e quella in cui egli vive in Italia, è contenuto a pag. 5 della sentenza impugnata, dove afferma, per un verso, che il ricorrente “non ha allegato alcuna situazione personale, diversa dalle difficoltà economiche connesse alla generale situazione economica ed ambientale del Paese di origine, tale da esporlo alle gravi violazioni dei diritti umani in caso di rimpatrio” e, per altro verso, che, ai fini del rilascio della protezione umanitaria, non è sufficiente la mera instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato). Ciò che in realtà il motivo di ricorso sollecita è una revisione del raffronto svolto dalla Corte d’appello, ma tale revisione si risolve in un giudizio di fatto inammissibile in sede di legittimità.

Col quarto motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per avere la Corte d’appello revocato l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato senza motivazione alcuna, sulla base esclusiva della manifesta infondatezza dell’appello. Il motivo è inammissibile, perché, come più volte affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 10487/20) “l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.

Il ricorso è rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero sostanzialmente svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472