LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24863-2019 proposto da:
B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. B.J. ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di L’Aquila che, confermando la decisione della Commissione Territoriale di Ancona per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il Ministero dell’Interno ha presentato controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 19 febbraio 2021.
Il sig. B. aveva raccontato di essere scappato dal ***** perché, dopo la morte del padre, lui e la madre avevano subito ripetute persecuzioni e minacce da parte degli zii. In particolare, i due erano stati cacciati dalla propria casa e gli era stato impedito di continuare la propria attività commerciale; il sig. B. era poi scampato ad un tentativo di avvelenamento, accertato in ospedale, e si era recato in Senagal per ottenere un prestito ed iniziare un nuovo lavoro. Tornato nel proprio Paese, gli atti di violenza e le minacce da parte degli zii erano continuati, così come i soprusi nei confronti di sua madre, ed egli, pur essendosi rivolto alla polizia locale, non aveva ottenuto alcuna protezione.
Il Tribunale – oltre a ritenere inattendibile il racconto del richiedente, in quanto connotato da “evidenti profili di inverosimiglianza” e “neanche circostanziato” e a sottolineare come il medesimo non avesse compiuto “ogni sforzo per supportare la già poco verosimile narrazione” (pag. 13 del decreto) – ha comunque altresì escluso, con doppia ratio decidendi, che la vicenda narrata, giudicata “di carattere privato e personale”, integrasse, ove anche veritiera, i presupposti della persecuzione costitutiva del diritto allo status di rifugiato; ha ritenuto non vi fossero ragioni per ritenere che il richiedente rischiasse, tornando nel proprio Pese, un “danno grave” D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14; non ha ravvisato un significativo livello di integrazione del richiedente in Italia.
Con l’unico motivo di ricorso il richiedente denuncia promiscuamente sia la violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale, sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Nel mezzo di gravame si sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe omesso di verificare, anche attraverso l’utilizzo dei poteri istruttori officiosi, la situazione del Paese d’origine del ricorrente, in modo da valutare se, nel caso concreto, sussistessero i presupposti per concedere un’adeguata protezione dalle minacce ricevute. Per quanto attiene, poi, alla protezione umanitaria, il ricorrente censura l’iter decisionale dell’impugnato decreto per la mancata considerazione, nella valutazione dei seri motivi che integrano il presupposto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, delle condizioni di salute del richiedente e della sussistenza di pregresse esperienze traumatiche subite, quali la perdita dei genitori e le minacce e il tentato avvelenamento da parte degli zii.
Il ricorso è inammissibile.
Esso si sostanzia in una promiscua rassegna di petizioni di principio e doglianze di merito, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4), secondo cui il ricorso deve contenere i motivi – di legittimità, ex art. 360, comma 1, e non di merito – su cui esso si fonda nonché la specifica indicazione delle norme di diritto asseritamente violate.
In particolare, la doglianza relativa alla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente è inammissibile perché il Tribunale – oltre a ritenere, motivatamente, inattendibile tale racconto – ha comunque altresì argomentato, con doppia ratio decidendi, che i fatti raccontati, se anche veri, non sarebbero comunque idonei a supportare le proposte domande di protezione (pag. 13, terzultimo cpv., del decreto), così correttamente uniformandosi al principio, enunciato in Cass. n. 19258/20, che “in tema di protezione internazionale, le liti tra privati non possono essere addotte quale causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello “status” di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio”).
D’altra parte, al contrario di quanto lamentato in ricorso, il Tribunale si è fatto carico di verificare la situazione del Paese d’origine del richiedente e di valutare se le autorità statali del ***** offrissero adeguata protezione conto atti persecutori, ritenendo in concreto insussistente una situazione di instabilità e pericolo sulla base di documenti redatti da organizzazioni non governative internazionali come Amnesty International. Nel motivo di ricorso ci si limita ad allegare che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del “regime dittatoriale che ha oppresso il ***** fino al 2016”, senza prendere posizione sulle fonti – posteriori al 2016 e successive alla caduta del regime dittatoriale – menzionate nel decreto. Il motivo, dunque, pur denunciando una violazione di legge, censura, inammissibilmente, l’apprezzamento di fatto del giudice territoriale rispetto alla situazione del *****.
Quanto alla domanda di protezione umanitaria, il Tribunale l’ha disattesa rilevando che il richiedente né si era dovuto “confrontare con le dedotte criticità del Paese di provenienza”, né aveva raggiunto una “particolare integrazione” in Italia e a tali argomenti il ricorrente ha rivolto censure di puro merito.
Non vi è luogo a regolazione di spese, giacché il controricorso del Ministero risulta, a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata), privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo di genere, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso (in termini, Cass. 6186/21, non massimata).
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021