Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33902 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24746-2019 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avv. CRISTIANO BERTONCINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1000/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. S.F. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di L’Aquila che, confermando l’ordinanza resa dal tribunale ordinario della stessa città, ha rigettato il gravame formulato avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale.

La corte d’appello osserva in primo luogo che nei fatti narrati non è individuabile alcuna forma di persecuzione, idonea al riconoscimento dello status di rifugiato, né può ipotizzarsi un rischio attendibile, in caso di rimpatrio, di subire un processo ingiusto e un trattamento inumano e degradante. Il ricorrente, cittadino del *****, afferma di essere fuggito dal suo Paese dopo aver partecipato ad una manifestazione di protesta organizzata contro l’apertura di una cava per l’estrazione di sabbia che avrebbe determinato la devastazione delle piantagioni limitrofe, tra le quali quella della famiglia del ricorrente. A seguito della manifestazione, il sig. F. è stato arrestato e non appena è stato rimesso in libertà con obbligo di firma in attesa del giudizio è fuggito, avendo contezza della propria sorte segnata.

La corte d’appello osserva che dal gennaio 2017 le fonti internazionali danno atto di una positiva evoluzione della situazione politica e sociale del *****, non più retto, a seguito delle elezioni presidenziali del dicembre 2016, da una dittatura repressiva.

Si esclude, infine, la protezione umanitaria, non versando il richiedente in situazione di particolare vulnerabilità e non essendo sufficiente il generico riferimento alle condizioni di povertà e di privazione delle libertà personali. E’ infondata, infine, l’eccezione di nullità per difetto di traduzione del provvedimento di diniego in una lingua parlata dal ricorrente, in quanto risulta dal verbale che questi ha condotto su sua richiesta l’audizione in lingua inglese.

Il Ministero dell’Interno ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 19 febbraio 2021, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 il richiedente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La corte territoriale ha omesso di considerare il fatto che il ricorrente, in caso di rimpatrio, dovrebbe scontare la propria pena in un carcere del *****, con tutto ciò che ne consegue in considerazione delle condizioni carcerarie di tale Paese, il sovraffollamento, le carenze alimentari, gli abusi fisici e le condizioni sanitarie inadeguate.

Il motivo è inammissibile. Stando al racconto del richiedente, questi è stato arrestato nel corso di una manifestazione di protesta e, una volta rimesso in libertà con obbligo di firma, in attesa del giudizio, è fuggito, “avendo contezza della propria sorte segnata” (pag. 1 del ricorso). Il processo, dunque, non si è ancora svolto, né vi è stata una condanna alla reclusione nei confronti del richiedente protezione. Il fatto che il ricorrente debba scontare una detenzione in situazione degradante non è un fatto storico ma una mera ipotesi, peraltro espressamente superata dal Tribunale là dove l’impugnato decreto fa riferimento ai report sul ***** che danno atto del “miglioramento delle condizioni sociopolitiche e dell’apparato dello Stato” (pag. 10 della sentenza).

Con il secondo motivo di ricorso, il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando la motivazione apparente e la conseguente nullità della sentenza. Nel motivo si argomenta, con riferimento alla protezione umanitaria, che le affermazioni della corte d’appello sarebbero apodittiche e superficiali, non essendo affatto contestualizzate al caso in esame; donde l’apparenza della motivazione.

Il motivo è inammissibile. La corte d’appello ha adeguatamente motivato la propria decisione affermando l’assenza di una situazione di particolare vulnerabilità e giudicando insufficiente, ai fini della insorgenza del diritto alla protezione umanitaria, il generico riferimento alle condizioni di povertà e di privazione delle libertà personali. La motivazione non è dunque apparente e la censura tende, in sostanza, ad una revisione, inammissibile in sede di legittimità, del giudizio di fatto espresso in tale motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 36. Si contesta la mancata concessione della protezione umanitaria, osservando che il ricorrente ha lasciato il Paese d’origine quando era ancora giovanissimo e che il ritorno forzato in patria si tradurrebbe in un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel già difficile percorso di crescita da questi vissuto, a causa di continue migrazioni e cambiamenti di vita. Si fa leva, ancora, sul percorso di inserimento sociale intrapreso dal richiedente in Italia, confrontando le condizioni di vita ivi raggiunte con quelle cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, ossia il carcere e i gravi maltrattamenti.

Il motivo è anch’esso inammissibile. Il ricorrente aspira di fatto ad una nuova valutazione in ordine alla condizione di vulnerabilità in cui pretende di versare. Si sottolinea la circostanza che questi ha lasciato il Paese d’origine quando era ancora giovanissimo e che il ritorno forzato in patria comporterebbe un ulteriore episodio di sradicamento e, ancora, si pone in evidenza il percorso di inserimento sociale intrapreso dal richiedente in Italia. Si tratta, all’evidenza, di considerazioni di merito, non deducibili nel giudizio di cassazione.

Con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. La corte territoriale non avrebbe considerato a permanenza in Libia del ricorrente, la prigionia e le torture ivi subite. La conclusione della corte secondo cui tale circostanza non merita considerazione, non avendo il ricorrente trovato un nuovo e stabile approdo esistenziale nel Paese in transito, sarebbe apodittica.

Anche il quarto motivo è inammissibile, perché il ricorrente non specifica la connessione tra le violenze subite nel Paese di transito e il contenuto della domanda; va qui ribadito, infatti, il principio espresso in Cass. n. 28781/2020, alla cui stregua “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani”: in termini, anche Cass. n. 31676/2018: “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a regolazione di spese, giacché il controricorso del Ministero risulta, a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata), privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo di genere, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso (in termini, Cass. 6186/21, non massimata).

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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