LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26519/2019 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, PREFETTO DI POTENZA, QUESTURA DI POTENZA;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 02/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
S.S., cittadino del Pakistan, ricorre per cassazione contro provvedimento del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per il “tempo strettamente necessario”.
Gli intimati, il Ministero dell’interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza, non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
II. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “falsa o erronea applicazione o interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e dell’art. 24 Cost.”: il ricorrente lamenta che l’udienza sia stata celebrata in assenza di un mediatore di lingua urdu, unica lingua da lui conosciuta.
Il motivo è infondato, in quanto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, prevede che la comunicazione di tutti gli atti concernenti il procedimento di espulsione avvenga in una lingua conosciuta dall’interessato ovvero, dove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Nel caso in esame, come risulta dal verbale dell’udienza, il giudice ha dichiarato che il ricorrente è di lingua urdu e conosce “abbastanza bene” l’italiano e l’inglese; sempre dal verbale risulta che è stata nominata una mediatrice culturale come interprete in lingua inglese e che il rappresentante della Questura ha dedotto che, “nel foglio notizie” sottoscritto dal ricorrente, il medesimo aveva dichiarato di preferire per le notificazioni la lingua inglese – lingua che, va rilevato, è lingua nazionale, insieme all’urdu, del paese di provenienza del ricorrente – così che non è ravvisabile la violazione di legge denunciata.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021