LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27069-2019 proposto da:
F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
QUESTORE PROVINCIA TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERRSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;
– intimati –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 08/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO IN FATTO
CHE:
F.N., cittadino del Pakistan, ricorre per cassazione avverso il provvedimento dell’8 febbraio 2019, con il quale il Giudice di pace di Torino ha convalidato il provvedimento del Questore, emesso in data 6 febbraio 2019, di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri della città di Torino.
Gli intimati Questore della provincia di Torino e Ministero dell’interno non hanno proposto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, art. 125 c.p.c., comma 3 e art. 111 Cost., per motivazione apparente del provvedimento di convalida”; la motivazione (“non sono emersi elementi tali da fare ritenere la illegittimità del provvedimento di espulsione né è stata documentata alcuna circostanza di cui all’art. 19 t.u. 286/1998”) del provvedimento di convalida è apparente, risolvendosi in una mera formula di stile, alla quale non corrisponde alcuna valutazione specifica caso in esame, né alcun riferimento alle argomentazioni difensive;
b) il secondo motivo contesta “violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, art. 702-quater c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 14, comma 4”, in quanto lo straniero richiedente protezione internazionale non può essere espulso sino al passaggio in giudicato della decisione giudiziaria.
Preliminarmente all’analisi dei motivi va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
In data 11 febbraio 2019 la Prefettura della provincia di Torino ha infatti annullato in autotutela il decreto di espulsione e il medesimo giorno il ricorrente è stato rilasciato (v. pp. 3 e 4 del ricorso).
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021