LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26540-2019 proposto da:
H.S.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERSONA DEL MINISIRRO PRO-TEMPORE, PREFETTO DI PISA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE, QUESTURA DI PISA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO-TEMPORE;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PISA, depositata il 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;
PREMESSO IN FATTO
CHE:
H.S.J., cittadino algerino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento 11 luglio 2019, n. 407, con il quale il Giudice di pace di Pisa ha respinto la sua domanda di annullamento del decreto di espulsione, emesso il 16 febbraio 2019 dal Prefetto della provincia di Pisa.
Gli intimati (il Ministero dell’interno, la Prefettura della provincia di Pisa e la Questura di Pisa) non hanno proposto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. L’unico motivo di ricorso, genericamente rubricato “falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”, contiene più censure.
La prima censura attiene alla mancata risposta del Giudice di pace alla eccezione di inesistenza dell’atto impugnato per vizio di sottoscrizione, vizio che non è censurabile ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e rispetto al quale va comunque rilevato che il Giudice di pace ha implicitamente rigettato l’eccezione, avendo affermato che l’ordinanza prefettizia è stata regolarmente emessa.
Una seconda censura attiene alla omessa pronuncia da parte del Giudice di pace dell’eccezione di “nullità del provvedimento prefettizio per mancata attestazione di conformità”, vizio anche questo non censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e rispetto al quale va comunque rilevato che il Giudice ha affermato la regolare emissione e notificazione del decreto prefettizio e il ricorrente, che richiama il parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non trascrive nel motivo il decreto prefettizio, non consentendo quindi a questa Corte la verifica dell’eventuale sussistenza del vizio, così che la censura è da qualificarsi inammissibile per difetto di specificità.
Il motivo sembra infine censurare la motivazione del provvedimento di espulsione, senza peraltro indicare di aver fatto valere di fronte al Giudice di pace la censura, censura in ogni caso non denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021