LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26545-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI POTENZA, MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
PREFETTO DI POTENZA;
– intimata –
avverso il procedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositate il 07/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO IN FATTO
CHE:
S.A., cittadino algerino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 7 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi aveva convalidato la richiesta del Questore di Potenza del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per il “tempo strettamente necessario (…) in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa”.
Il Ministero dell’interno e la Questura di Potenza resistono con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “falsa o erronea applicazione o interpretazione dell’art. 13, comma 3, testo unico immigrazione e del D.Lgs. n. 142 del 2015, artt. 7 e 17”: le disposizioni citate sono state violate in quanto nel caso in esame la Questura aveva affermato di avere inoltrato la richiesta di nulla osta il giorno precedente l’udienza di convalida e non prima della emissione del decreto di espulsione come prevede l’art. 13 citato; inoltre il Giudice di pace non ha adeguatamente indagato la situazione di vulnerabilità psichica e comportamentale del ricorrente.
Il motivo non può essere accolto. Il citato art. 13, comma 3, prevede che quando lo straniero è “sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria”, con dettato che, facendo riferimento alla esecuzione dell’espulsione, indica il termine ultimo per la richiesta del nulla osta non nel momento dell’emissione del decreto di espulsione, ma nel momento dell’esecuzione del medesimo.
Quanto invece al profilo attinente la mancata, adeguata considerazione della vulnerabilità del ricorrente, va rilevato che il Giudice di pace ha affermato che “preso atto dalle certificazioni mediche in atto risulta che l’odierno trattenuto è idoneo alla vita in comunità” e al riguardo il motivo si limita a contestare tale affermazione invocando l’erronea valutazione di “tutta la documentazione presentata in sede di convalida”, senza fornire alcuna specificazione al riguardo.
2. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021