Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33916 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26690-2019 proposto da:

L.H., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

UTG PREFETTURA DI NAPOLI IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO IN FATTO

CHE:

L.H., cittadino indiano, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza depositata il 7 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 23 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Napoli.

Contro il decreto ricorre per cassazione L.H..

L’intimata Prefettura di Napoli non ha proposto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta “error in iudicando, violazione dell’art. 8 CEDU, 13, commi 2, lettera c, 3 e 5 testo unico immigrazione e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1”: le disposizioni citate sono state violate in quanto il Giudice di pace ha formulato il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente basandosi sulle sole “risultanze del casellario giudiziale, rectius precedenti penali, senza svolgere alcuna valutazione prognostica sulla prevedibilità di future condotte criminose e senza valutare se il ricorrente rientrasse all’attualità in una delle categorie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1”.

Il motivo non può essere accolto: il Giudice di pace ha effettuato, sia pure in modo succinto (né d’altro canto il ricorrente lamenta il vizio del difetto di motivazione del provvedimento), il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente, considerando la condanna inflittagli, e non ritenendo sufficiente, per escludere tale pericolosità, l’avvenuta espiazione della pena e l’insussistenza di successive condanne penali nei suoi confronti.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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