Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33917 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26533-2019 proposto da:

E.M.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, PREFETTO DI POTENZA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE, QUESTURA DI POTENZA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO-TEMPORE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO IN FATTO

CHE:

E.M.Y., cittadino marocchino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento 27 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di Potenza di prorogare il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un periodo di trenta giorni.

Gli intimati Ministero dell’interno, Prefetto della provincia di Potenza e Questura di Potenza non hanno proposto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “falsa o erronea applicazione o interpretazione dell’art. 14, comma 5 del testo unico immigrazione” perché “la Questura non ha fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell’odierno ricorrente”.

Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell’invocato l’art. 14, comma 5, “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.” Il ricorrente sostiene che il Questore di Potenza non abbia fornito alcuna documentazione al riguardo; il provvedimento impugnato, invece, afferma che “la Questura di Potenza ha fornito prove dell’attività espletata ai fini del rimpatrio dell’odierno trattenuto”. Pertanto, il provvedimento, che il ricorrente non censura sotto il profilo della carenza o mera apparenza della motivazione, è rispettoso di quanto prescritto dalla disposizione invocata.

Quanto invece alla circostanza che la richiesta di proroga sarebbe stata effettuata undici giorni prima della sua scadenza, la circostanza appare meramente adombrata, senza una chiara specificazione della situazione di fatto ad esso sottostante, e come tale è priva di specificità e non può essere esaminata da questa Corte di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va disposto in punto spese, non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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