LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27484-2019 proposto da:
J.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GUGLIOTTA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTO PROVINCIA BERGAMO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
J.D. ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del 12 febbraio 2019 con la quale il Giudice di pace di Bergamo ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 24 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Bergamo.
L’intimato Prefetto della provincia di Bergamo non ha proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso, con l’unico motivo, contesta “violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c T.U.I in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere il Giudice di pace erroneamente affermato la mancata prova da parte della ricorrente del rapporto di parentela con un cittadino italiano, il nonno, e per avere poi affermato la mancata prova dell’ulteriore requisito della convivenza.
Il motivo non può essere accolto. La ricorrente contesta l’affermazione della mancata prova del rapporto di parentela, indicando l’avvenuta produzione di documenti nel giudizio di fronte al Giudice di pace, senza tuttavia trascrivere tali documenti o comunque allegarli al ricorso, così che il Collegio non è in grado di valutare la fondatezza o meno della censura. Quanto poi alla prova della convivenza con il nonno, la ricorrente richiama dichiarazioni rese in un altro procedimento, svoltosi davanti al Giudice di pace di Roma, e documentazione clinica che deduce di avere allegato al “ricorso” (non chiarendo di quale ricorso si tratti), senza indicare di aver depositato il verbale di udienza e la documentazione clinica nel presente procedimento.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021