Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33920 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21843-2019 proposto da:

K.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro N 63, presso lo studio dell’avvocato Antonio Castiello, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/06/2019, CRON. 5019/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– K.T., cittadino del *****, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha rigettato il di lui ricorso avverso il diniego disposto dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno della domanda di asilo aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese per il timore di essere accusato della morte della fidanzata a seguito avvenuta in conseguenza dell’aborto praticato facendo ricorso alle erbe tradizionali che l’avevano fatta star male procurandole un’emorragia;

– il tribunale ha ritenuto la vicenda riferita dal richiedente asilo di natura privata, inidonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato;

– il tribunale ha altresì escluso, stante la scarsa credibilità del racconto del richiedente asilo, l’applicabilità della protezione sussidiaria con specifico riguardo alle ipotesi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, anche con riguardo alla lett. c), alla luce delle informazioni desunte dalle fonti informative sulla situazione socio-politica del *****;

– il tribunale ha negato la protezione umanitaria, rilevando come il ricorrente non abbia allegato circostanze di particolare vulnerabilità per motivi personali o di salute, né è emersa alcuna stabile integrazione lavorativa in Italia;

– la cassazione del decreto è chiesta sulla base di un unico articolato motivo cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

– in particolare, il ricorrente assume che il giudice di prime cure non avrebbe statuito sulla dedotta illegittimità del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale;

– lo stesso deduce, inoltre, l’insufficienza della valutazione di non credibilità come operata dalla Commissione territoriale ai fini del diniego della protezione internazionale;

– il ricorrente deduce, poi, il mancato esame da parte del Tribunale napoletano del rischio di esposizione al grave danno personale allegato dal ricorrente a sostegno della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria così come l’erroneità della valutazione delle condizioni personali del richiedente in relazione alla protezione umanitaria;

– il ricorso è inammissibile;

– i profili di censura riguardanti la decisione della Commissione sono assorbiti nella considerazione che il giudizio introdotto dal ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 bis concerne il diritto soggettivo alla protezione con la conseguenza che ogni eventuale vizio processuale del procedimento avanti alla Commissione non preclude l’accertamento rimesso al giudice, anche attraverso una nuova audizione ove ne ricorrano i presupposti normativi (cfr. Cass. 21584/2020), e l’esercizio dei poteri di cooperazione ufficiosa, del richiesto diritto alla protezione internazionale ed a quella umanitaria;

– ed è quanto effettivamente ha fatto il tribunale, procedendo all’audizione del richiedente (cfr. pag. 5 e 6 del decreto) e vagliando la sua domanda sotto tutti i profili rilevanti e specificamente indicati (cfr. pag. 7 del decreto) ed alla luce delle fonti informative riguardanti il ***** e specificamente indicate (cfr. pag. 8 del decreto);

– per questo il ricorso appare inammissibile lì dove censura la ritenuta insufficiente valutazione di non credibilità del racconto ai fini del mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

– il mezzo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1) (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017) per avere il tribunale operato secondo le disposizioni normative ed alla luce dell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, risolvendosi la critica in una censura generica e priva di alcuno specifico richiamo ad eventuali elementi non adeguatamente valorizzati anche con riferimento alla protezione umanitaria;

– nonostante l’esito del ricorso, tuttavia, nulla va disposto sulle spese perché il controricorso del Ministero non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 richiamati nell’art. 370 c.p.c. ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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