LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22771-2019 proposto da:
O.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Maggiolini, con studio in Ferrara via Guglielmo degli Adelardi 61;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 238/2019 della Corte d’appello di Campobasso, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– O.M., cittadino *****, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Campobasso che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello da lui proposto con citazione notificata l’1.6.2018 avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Campobasso, ex art. 702 bis c.p.c. all’udienza del 16 maggio 2017 ed inserita nel relativo verbale;
– la corte territoriale, per quanto qui rileva, ha evidenziato, a sostegno della declaratoria di inammissibilità che l’ordinanza impougnata era stata pronunciata in udienza ed allegata al verbale che era irrilevante la circostanza che il procuratore della parte si era allontanato dall’aula dell’udienza alle 13:08, come risulta dal verbale, prima cioè della pronuncia dell’ordinanza, avvenuta alle 14:06 in sua assenza, poiché avuto riguardo alla norma di cui all’art. 176 c.p.c., comma 2, l’ordinanza pronunciata in udienza si ritiene conosciuta anche per la parte che doveva comparirvi;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
Che:
– con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 176 c.p.c., dell’art. 702-quarter c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9;
– assume, in particolare, il ricorrente che la corte d’appello era incorsa nella violazione delle norme processuali che regolano la notificazione del provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione della decisione emessa dalla Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale e sui termini previsti per la sua impugnazione;
– osserva il ricorrente che la decisione assunta dal tribunale con il rito sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. e’, cioè, impugnabile nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione;
– inoltre, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, stabilisce che l’ordinanza che definisce il giudizio è in ogni caso comunicata alle parti a cura della cancelleria;
– da tali disposizioni conseguirebbe, secondo il ricorrente, illegittimità dell’assunto sostenuto dalla corte d’appello secondo il quale il termine per l’impugnazione era, nel caso di specie, decorso dalla udienza di trattazione perché questa si era conclusa con la lettura dell’ordinanza inserita a verbale, dal momento che la pronuncia in udienza equivale a “comunicazione” in ossequio al disposto degli art. 134 e 176 c.p.c.;
– osserva, nello specifico, il ricorrente che anche a voler aderire a tale ricostruzione ermeneutica, la corte avrebbe errato nel non considerare che al momento della lettura dell’ordinanza nessuna delle parti costituite era presente e che, pertanto, di fatto la decisione non era mai stata ad esse comunicata sicché non poteva essere invocata l’equivalenza di cui all’art. 176 c.p.c.;
– -la censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione dalla corte territoriale la quale ha affermato l’irrilevanza dell’assenza del procuratore nel momento in cui è stata pronunciata l’ordinanza poiché l’art. 176 c.p.c., comma 2, prevede che l’ordinanza pronunciata in udienza si ritiene conosciuta anche per la parte che doveva comparirvi;
– tale conclusione è altresì conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce l’applicabilità del generale principio, valido anche nel caso in esame, che nel procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. e posto che, in tal caso, la stessa si considera legalmente conosciuta dal momento in cui è emessa anche per le parti che avrebbero dovuto essere presenti (cfr. Cass. 14478/2018; id. 1471/2018);
– in conclusione, dunque, il ricorso è inammissibile;
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021