LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20552-2019 proposto da:
A.R., rappresentato e difeso dall’avvocata Valentina Sassano, con studio in Torino c.so Brunelleschi 129;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 856/2019 della Corte d’appello di Torino, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– A.R. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha dichiarato inammissibile il di lui appello proposto nei confronti del decreto del Tribunale di Torino che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria decisi dalla competente Commissione territoriale;
– in particolare, per quanto qui rileva, la Commissione territoriale di Novara aveva, in data 21 ottobre 2016, emesso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria richiesti dall’odierno ricorrente; – tale decisione sfavorevole era stata impugnata dallo stesso avanti al Tribunale di Novara che, con decreto del 30 giugno 2017 (notificato il 7 luglio 2017), si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Torino;
– con ricorso depositato il 9 ottobre 2017 il richiedente asilo impugnava il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale di Novara avanti al Tribunale di Torino il quale, ritenendo applicabile al nuovo ricorso proposto D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 bis il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 lo riteneva tardivamente proposto per essere stato notificato 63 giorni dopo la notifica del decreto del Tibunale di Novara che aveva dichiarato la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Torino;
– la corte d’appello aventi alla quale è stato impugnato il decreto di inammissibilità pronunciato dal Tribunale di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello argomentando l’inapplicabilità dell’art. 50 c.p.c. alla fattispecie in esame e ribadendo l’applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 cosicché doveva confermarsi la tardività del nuovo ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 proposto avverso il provvedimento di diniego della protezione umanitaria ed internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Novara il 21.10.2016 e depositato 63 giorni dopo la notifica del decreto con cui il Tribunale di Novara aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere;
– la cassazione della sentenza della corte d’appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo;
-non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19;
– assume l’erroneità dell’esclusione dell’applicazione della normativa generale relativa alla riassunzione dei procedimenti civili di cui all’art. 50 c.p.c. in favore del termine dell’art. 19 D.Lgs. cit. al ricorso proposto avanti al Tribunale di Torino dopo che quello di Novara – precedentemente adito con l’impugnazione del diniego della protezione internazionale deciso dalla Commissione territoriale di Novara con provvedimento del 21 ottobre 2016 – aveva con il decreto notificato al ricorrente in data 7 luglio 2017 dichiarato la propria incompetenza a favore del tribunale torinese;
– la censura è fondata;
– anche in materia di protezione internazionale, vige il principio generale secondo cui l’omessa fissazione da parte del tribunale che si sia dichiarato incompetente per territorio del termine per riassumere il procedimento davanti a quello competente, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, dovendosi applicare il termine ex art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. 6262/2020; id. 2033/2017);
– pertanto, a fronte della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Novara, avanti al quale era stato proposto il ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale, il procedimento instaurato successivamente alla declaratoria di incompetenza nei confronti del medesimo provvedimento della Commissione territoriale costituiva atto di riassunzione del precedente ricorso e andava valutato, ai fini della tempestività della stessa, alla luce del termine assegnato dal Tribunale di Novara a seguito della rilevata incompetenza o, in mancanza, di quello generale di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l’incompetenza del giudice adito, previsto ex lege dall’art. 50 c.p.c. ed applicabile in via generale;
-deve, quindi, ritenersi illegittimo il richiamo al termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 nella fattispecie in esame in luogo dell’art. 50 c.p.c. e, conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà al nuovo esame del gravame in conformità al richiamato principio di diritto nonché alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021