Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33923 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23081-2019 proposto da:

S.K., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano, con studio in Civitanova Marche via Fermi, 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 12/06/2019, CRON. 7663/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– S.K., cittadino pakistano, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha rigettato il di lui ricorso avverso il diniego disposto dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno della domanda di protezione internazionale ed umanitaria aveva dichiarato di provenire dal villaggio di *****, nel distretto di ***** dove insieme al padre aveva una scuola private per ragazzi; aveva allegato di avere lasciato il suo paese a seguito di un incidente provocato dall’esplosione di una bombola del gas della sua automobile che provocava la morte di 17 ed un insegnante, temendo la vendetta dei familiari dei bambini morti;

– il tribunale ha con il decreto impugnato escluso, alla luce delle fonti informative acquisite e specificamente indicate, di ravvisare i presupposti della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 nonché dell’art. 276 c.p.c.;

– assume cioè la nullità del decreto impugnato per non avere fatto parte del collegio giudicante il giudice onorario di tribunale, non assegnato alla sezione in materia di protezione internazionale, davanti quale si è svolta, nell’unica udienza del 4 aprile 2019, la discussione e la rimessione al giudice per la decisione;

– il motivo è infondato;

– come chiarito dalla recente sentenza n. 5425/2021 delle Sezioni Unite civili di questa Corte non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta;

– nello stesso senso si erano precedentemente già pronunciate le ordinanze di questa Corte n. 4887/2020 e n. 29629/2020 affermando il principio al quale non può che darsi seguito anche nel presente ricorso, il quale va, conseguentemente, respinto attesa la legittimità processuale, per come descritto dal ricorrente, del procedimento che ha portato all’adozione del decreto impugnato;

– nulla va disposto in relazione alle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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