Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33924 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24461-2019 proposto da:

Z.M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Carraro, con studio in Mira (VE) via Piazza Vecchia 27;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2894/2019 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– Z.M.A., cittadino della *****, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile il di lui appello avverso l’ordinanza di diniego emessa dal Tribunale di Venezia di tutte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria;

– la Corte d’appello ha dichiarato la tardività dell’appello perché l’ordinanza impugnata è stata emessa il 31.1.2018 mentre l’atto di appello, introdotto con atto di impugnazione anziché con ricorso è stato notificato il 7.4.2018, mentre il deposito e l’iscrizione dell’impugnazione sono avvenuti il 9.4.2018, oltre il termine di trenta giorni sia avuto riguardo al deposito dell’atto di impugnazione sia avuto riguardo alla notifica dell’atto di citazione;

– la cassazione della sentenza della corte territoriale è chiesta con ricorso affidato a tre motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito tardivamente ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 1, nonché la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., con riguardo all’individuazione del termine a quo dell’impugnazione che decorre, testualmente, dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e non dal giorno dell’udienza, come erratamente afferma l’impugnata sentenza, nonché la violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 ed art. 136 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per avere illegittimamente revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onerando il ricorrente della pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato sul presupposto dell’inammissibilità dell’impugnazione;

– con il terzo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento in relazione all’illegittimo omissione dell’avviso del ricorrente L. n. 241 del 1990, ex art. 7 da anteporre alla decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con conseguente nullità dell’impugnata sentenza che si fondi su un procedimento invalido;

– la censura di cui al primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1) poiché la corte d’appello ha deciso sulla questione della tempestività dell’impugnazione conformemente all’orientamento della Suprema corte e la parte ricorrente si è limitata a eccepirne l’illegittimità senza fornire elementi per modificarne la conclusione (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017);

– costituisce, infatti, principio consolidato che nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi dell’art. 19, comma 9 D.Lgs. citato e, nel caso in cui l’ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione (cfr. Cass. 14478/2018; 14669/2021);

– nel caso di specie il ricorrente riconosce che il tribunale dà atto nel verbale dell’udienza del 31 gennaio 2018, iniziata con la convocazione delle parti avanti a sé alle ore 10.15, che alle 15.30 decide la causa come da separato provvedimento;

– il medesimo non solleva alcuna contestazione in ordine a quanto indicato nel verbale d’udienza ed irrilevanti appaiono le considerazioni svolte dal ricorrente sulla base della registrazione “riservato” effettuata dalla cancelleria e risultante dall’estratto del fascicolo telematico, asseritamente risalente al 31.1.2018;

– parimenti irrilevante è la mancata indicazione nel verbale dell’avvenuta lettura dell’ordinanza così come la circostanza dell’allegata successiva comunicazione dell’ordinanza avvenuta in data 8.3.2018 e rispetto alla quale si deduce la legittimità dell’impugnazione;

– nessuna di queste considerazioni appare idonea ad inficiare la risultanza del verbale dell’udienza e, pertanto, considerato che il termine per l’impugnazione decorre, in applicazione delle regole generali di cui all’art. 155 c.p.c., dal 1.2.2018 con scadenza al trentesimo giorno e cioè al 1.2.2018 sicché l’impugnazione proposta dal ricorrente con atto di citazione è comunque tardiva, a prescindere dalla correttezza della forma utilizzata (atto di citazione o ricorso);

– è pure inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, il secondo motivo, atteso che anche con riguardo alla revoca del patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi che la statuizione della corte territoriale sia conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell’ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell’infondatezza della domanda (cfr. Cass. 20002/2020; id.27203/2020);

– nel caso di specie la ritenuta declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività della stessa come operata dalla corte territoriale configura l’implicita rivalutazione dell’apprezzamento effettuato in sede di ammissione provvisoria e giustifica l’applicazione del sopra enunciato principio interpretativo e la censura non offre argomenti per una diversa conclusione (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2021);

– l’esame del terzo motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo;

– in definitiva, dunque, il ricorso è inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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