Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33925 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22369-2019 proposto da:

B.T., ammesso al patrocinio a spese dello stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste 10, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Boccongelli, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 11/06/2019, CRON. 1508/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– B.T., cittadino della *****, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale de L’Aquila, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha rigettato il di lui ricorso avverso il diniego disposto dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno della domanda di asilo aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese dopo che era stato scoperto dalla zia mentre aveva un rapporto omosessuale con il cugino; che a causa di cuiò era stato costretto a sposarsi per riparare alla situazione ma lui ed il cugino avevano deciso di scappare;

– affermava di temere, per il caso di rientro in patria, di essere arrestato non sapendo come giustificare con lo zio la morte, nel frattempo intervenuta del cugino;

– il tribunale ha disposto il diniego della protezione internazionale sulla scorta della ritenuta non credibilità della vicenda e del timore connesso alla riferita omosessualità ed ha parimenti escluso, avuto riguardo ai report sulla *****, l’esposizione al rischio di condotte pregiudizievoli;

– il tribunale ha altresì escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminate ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e, infine, negato la ravvisabilità di una situazione di vulnerabilità rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si deduce la nullità del decreto perché nella parte motiva si fa riferimento ad un ricorrente di nome ” M.” originario della ***** mentre il richiedente asilo si chiama B.T. ed è originario della *****; inoltre, si evidenzia l’errato riferimento alla ***** in relazione alle problematiche connesse alla omosessualità così come si deduce l’errato riferimento alla Commissione territoriale di Bari in luogo di quella corretta di Ancona;

– la censura è infondata perché il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, che determina la nullità della sentenza è quello che si verifica allorché non sia possibile individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, ovvero quando benché formalmente riferita alle parti in realtà la statuizione riguarda una vicenda completamente diversa (cfr. Cass. 16497/2019); diversamente il contrasto può essere eliminato mediante il ricorso alla correzione degli errori materiali (cfr. Cass.5939/2018; id. 29490/2008);

– nel caso di specie la discrasia fra la motivazione ed il dispositivo è eliminabile attraverso la complessiva lettura della motivazione alla luce del dispositivo (correttamente riferito al ricorrente) evidenziando che dalla emerge come, al di là dell’errato riferimento al nome di M., alla ***** ed alla Commissione Territoriale di Bari, il tribunale ha esattamente preso in considerazione la vicenda come riferita dal ricorrente ed incentrata sul rapporto omosessuale e sul connesso timore di possibile persecuzione da esso derivante;

– inoltre l’esame della domanda del sig. B.T. è stato condotto sulla scorta delle fonti informative riguardanti la ***** (cfr. pag. 15 e 16 del decreto) e motivando coerentemente;

– a fronte di tali considerazioni e del sopra richiamato criterio interpretativo, deve, quindi, ritenersi insussistente la prospettata nullità della decisione impugnata e configurabile, invece, la possibilità di eliminare l’evidenziata discrasia ricorrendo al rimedio della correzione dell’errore materiale;

– il ricorso va, dunque, respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto;

– va, infine, dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato;

– la Corte di cassazione non e’, infatti, competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 senza che conclusioni diverse possano trarsi dal medesimo art. 83, comma 3 bis – introdotto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1 – che nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (cfr. Cass.11677/2020; id.13806/2018).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato proposta dall’avv.to Bocconcelli difensore del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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