Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33926 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21402-2019 proposto da:

E.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Vecchioli, con studio in L’Aquila via Del Beato Cesidio n. 49;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila, depositato il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– E.Y., cittadino *****, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale de L’Aquila, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso da lui depositato il 12 febbraio 2018 avverso il diniego del riconoscimento della protezione internazionale deciso dalla Commissione Territoriale con provvedimento notificatogli il 12 gennaio 2018;

– il tribunale ha fondato la statuizione di inammissibilità sul rilievo che il ricorso era stato notificato dopo la scadenza del trentesimo giorno successivo al 12 gennaio 2018, termine che era ritenuto scadere il giorno non festivo di lunedì 11 febbraio 2018;

– la cassazione del decreto è chiesta sulla base di un unico motivo;

– l’intimato Ministero si è costituito con atto di costituzione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis per avere il tribunale erroneamente ritenuto tardivo il ricorso depositato il 12 febbraio 2018 a fronte del provvedimento di diniego notificato il 12 gennaio 2018;

– il motivo è fondato;

-il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento della Commissione territoriale – previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 2, – non risulta, infatti, essere stato correttamente applicato posto che il trentesimo giorno dal 12 gennaio 2018, termine iniziale che non si conta ex art. 155 c.p.c., comma 1, scade il giorno 11 febbraio 2018;

– trattandosi però di giorno festivo (domenica) esso andava ritenuto prorogato secondo il generale principio enunciato nell’art. 155 c.p.c., comma 4, (cfr. Cass. 16303/2015; id. 7607/2001; id. 3870/1986), al primo giorno non festivo e cioè al 12 febbraio 2018;

– attesa la fondatezza del ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale de L’Aquila in diversa composizione perché riesamini il ricorso del ricorrente alla luce del principio di diritto sopra richiamato e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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