LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20921-2019 proposto da:
D.A.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Barberio, con studio in Roma, via Strozzi 31;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 30/04/2019, CRON. 318/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– D.A.K., cittadino della *****, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia che ha respinto la di lui istanza di sospensiva D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 bis, comma 13, proposta avverso il decreto del 30.01.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria da lui avanzata;
– il tribunale perugino dava atto del ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto in questione e ritenuta l’ammissibilità dell’istanza ma l’insussistenza nel merito dei fondati motivi di sospensione, rigettava l’istanza di sospensiva;
– la cassazione del decreto di rigetto è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.;
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce l’error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 bis; si deduce l’erroneità della statuizione del tribunale ove ha ritenuto la sussistenza dei fondati motivi per la sospensione;
– il ricorso è inammissibile;
– davanti alla Corte di Cassazione, peraltro, non può neanche essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;
– l’art. 373 c.p.c., comma 1, infine, attribuisce in via generale al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il potere di decidere sull’istanza di sospensiva quando dall’esecuzione del provvedimento possa derivare grave ed irreparabile danno (cfr. Cass. 11756/2020; id. 2722/2019, seppure in relazione all’istanza di sospensione riguardante l’efficacia esecutiva del provvedimento dell’Unità Dublino, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 3, comma 3 quater);
– è stato, peraltro, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell’eventuale riconoscimento dello “status” di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria (cfr. Cass. 18801/2020);
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021