LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24543/2019 R.G. proposto da:
E.H., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Ferrari, con domicilio in Firenze, Via della Cernaia 31;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 5283/2019, depositato in data 19.7.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
E.H., di religione *****, ha proposto domanda di protezione internazionale, esponendo di provenire dalla ***** e di essersi allontanato dal paese a causa delle intimidazioni subite dagli appartenenti alla setta degli “*****”, che gli avevano distrutto la casa, provocando la morte del padre; di essere giunto in Libia, ove si era trattenuto per pochi mesi, per trasferirsi poi in Italia.
Il provvedimento di diniego, adottato dalla Commissione territoriale competente, è stato confermato dal tribunale di Firenze.
Secondo il Collegio, il ricorrente non era credibile, avendo riferito fatti inverosimili e contraddittori senza compiere alcuno sforzo per documentare la domanda, sicché era infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, mentre, riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non erano state neppure prospettate le relative condizioni legittimanti.
Quanto all’ipotesi ex art. 14, lett. c), la pronuncia ha escluso la sussistenza un conflitto armato da cui scaturisse un clima di violenza indiscriminata, ritenendo, quanto alla protezione umanitaria, che la vicenda del ricorrente non presentasse alcuno specifico profilo di vulnerabilità e che non avesse rilievo il periodo trascorso nei paesi di transito.
Per la cassazione della sentenza E.H. propone ricorso in tre motivi.
Il Ministero dell’interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 135 c.p.c., u.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando la contraddittorietà della pronuncia per aver ritenuto generico ed inattendibile il racconto dell’interessato, affermando contestualmente che la vicenda dedotta in causa non era inquadrabile tra i presupposti per la concessione della protezione internazionale.
Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 258 del 1998, art. 2, comma 1, lett. d), e art. 1 della Convenzione di Ginevra 28.7.1951 e della Direttiva 2005/85/CE, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il timore del ricorrente di -esser perseguitato per ragioni di appartenenza ad un dato gruppo sociale e religioso era reale, avendo egli titolo al riconoscimento dello status di rifugiato.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, per aver il tribunale ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente, valorizzando elementi del tutto marginali della vicenda dedotta in causa e sulla base di una traduzione non fedele delle dichiarazioni rese nel procedimento dinanzi alla Commissione.
2. Il ricorso è inammissibile.
La procura apposta in calce al ricorso è priva dell’indicazione della data di rilascio.
Tale carenza conduce a ritenere di per sé insussistente anche la certificazione del difensore prescritta dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, (Cass. 1043/2020; Cass. 2342/2020; Cass. 27232/2020).
Difatti, dall’obbligo di certificazione imposto dalla disposizione discende la necessità che la procura speciale sia corredata della data di rilascio (rappresentando la data proprio l’oggetto materiale della detta certificazione), elemento, invece, mancante nel caso in esame. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non venendo in rilievo le questioni rimesse alle sezioni unite con ordinanze interlocutorie nn. 5213/2021 e 28208/2020, riguardanti le sole modalità con cui il difensore è tenuto a rendere la certificazione ex art. 35 bis citato, questione che si profila nelle sole ipotesi in cui la data sia stata comunque apposta in calce o a margine della procura.
Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021