LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27458/2019 proposto da:
F.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Maria Facilla, del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, via Teofilo Folengo n. 49, presso lo studio del difensore ovvero agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1849/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:
– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, F.A. interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 12.08.2017, notificata in data 23.11.2017;
– in virtù di appello proposto dal medesimo F., la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1849/2019, rigettava l’impugnazione con condanna al pagamento delle spese del grado;
– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando – la non verosimiglianza del racconto del richiedente che risultava vago e generico oltre che poco circostanziato apparendo poco definite le circostanze relative agli episodi riferiti (che aveva dichiarato di avere abbandonato il Gambia perché aveva partecipato ad attività politica facendo propaganda per il partito *****, partito ancora attivo nel paese e facente parte della coalizione dei partiti al potere; insisteva di avere timore riconducibile alle violenze inerenti i conflitti etnici tra le etnie *****), in cui venivano messi insieme elementi disparati, quali l’attività politica e conflitti etnici, non comprensibile neanche l’effettivo ruolo politico svolto, sia perché la vicenda non era vertente in una delle ipotesi tipizzate di persecuzione. Aggiungeva che peraltro dalle fonti EASO – aggiornate a giugno 2018 – non risultava che nella zona di Niamina, dalla quale proveniva del richiedente, vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità. Neppure vi erano i presupposti per la protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio;
– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il F. affidato a cinque motivi oltre ad un sesto paragrafo concernente la sussistenza del periculum in mora;
– il Ministero dell’interno intimato ha depositato solo “atto di costituzione” per eventualmente partecipare alla discussione.
Atteso che:
– con il primo motivo di ricorso è lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11” in quanto la Corte d’appello non avrebbe fissato l’udienza di comparizione delle parti nonostante l’assenza della video registrazione.
Il motivo è inammissibile prima che infondato.
In tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio.
Stante tali principi, tuttavia è bene sottolineare come non sussista alcun automatismo tra la fissazione dell’udienza di comparizione e l’audizione del richiedente, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza n. 17717 del 2018.
In ogni caso il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. n. 25312 del 2020).
Infatti nel solco di quanto affermato da Cass. n. 21584 del 2020 l’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza. Tale onere nella specie non risulta adempiuto.
Peraltro nella specie non risulta neanche che il richiedente abbia posto la questione della mancata già avanti al Tribunale e poi dinanzi alla Corte di merito, per cui non vi sono elementi sufficienti per definire se non con l’inammissibilità la critica de qua;
– con il secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 5, per non avere la Corte distrettuale tenuto conto che sul richiedente incombeva un onere probatorio attenuato a causa delle difficoltà di reperire prove in fuga da una situazione di pericolo, per cui la dimostrazione non poteva che essere indiziaria. Inoltre, in considerazione della ritenuta poca attendibilità riconosciuta al racconto del ricorrente, la Corte – ad avviso del richiedente – sarebbe venuta meno alle garanzie da osservare in materia di domanda di asilo, disattendendo le relative prescrizioni previste dalla legge.
Con il terzo motivo è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., che prevede il diritto di asilo nel territorio della Repubblica per lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l’effettivo esercizio delle libertà democratiche e religiose garantite dalla carta costituzionale. Aggiunge il ricorrente che in Gambia la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sarebbe tutt’ora un traguardo lontano da raggiungere per le gravissime violazioni ai diritti umani poste in essere con numerosi casi di arresto, di torture, di sevizie, di sparizioni improvvise, come documentato dai rapporti di Amnesty e delle Organizzazioni Internazionali di Pace.
Con il quarto mezzo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), quanto alla protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. g) e h), riconoscendo allo straniero – nel rispetto di osservare il divieto stabilito dall’art. 3 CEDU – il diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, a cui sarebbe strettamente connesso il tema del diritto alla protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ovvero di quella indicata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Insiste, inoltre, il ricorrente nella previsione di un onere probatorio attenuato a carico del richiedente.
Con il quinto mezzo è dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, non in linea con i principi espressi nell’art. 10 Cost..
I quattro motivi – da trattare unitariamente per la complessiva articolazione – sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi che è quella della ritenuta insussistenza dei presupposti per le richieste forme di protezione.
I motivi sono comunque generici non indicando per quali contenuti e per lo scrutinio di quali fonti la Corte distrettuale avrebbe mancato all’onere di collaborazione istruttoria destinato ad attenuare quello gravante sul richiedente in ordine alla concedibilità del rimedio.
I mezzi sono esposti con forma di natura discorsiva, che non censurano, a fronte delle adottate complesse titolazione, né il tema delle fonti posto a sostegno dell’impugnata decisione (indicandone di diverse di cui però non spiega la maggiore attendibilità), per contestazione circa il loro portato o per una diversa loro individuazione, né la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) come recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. 08/07/2019, n. 18306). Nei generici contenuti dei proposti motivi figura piuttosto la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. b) e c), che non risulta però, a sua volta, sostenuto da puntuali allegazioni in fatto in tal modo non dialogando con quella parte della motivazione in cui la Corte distrettuale ritiene che non ricorra nel racconto reso proprio la fattispecie di cui dell’art. 14 cit., lett. b) e lett. c).
Anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria quale parametro che si inserisce in una valutazione complessiva in cui rientra, anche, la verifica di una situazione di compressione dei diritti fondamentali, nel censurare l’impugnata decisione il ricorso non si fa carico di dedurre con specificità in ordine alla riconoscibilità in capo al richiedente della protezione per motivi umanitari e tanto rispetto ad una situazione di vulnerabilità personale, valutata come mancante nel giudizio di merito, il cui rilievo non resta escluso per la sola dedotta condizione del Paese di provenienza, peraltro puntualmente esaminata dalla Corte distrettuale;
– con il sesto ed ultimo mezzo il ricorrente chiede la pronuncia di un provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento de quo per la evidente situazione di periculum in mora.
Tale richiesta è inammissibile.
Questa Corte ha già statuito (Cass. n. 11756 del 2020) che, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost..
In via conclusiva il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo il Ministero intimato articolato difese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021