LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19348/2019 proposto da:
I.J.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Lara Petracci, e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto n. 6225/2019 del Tribunale di Ancona, depositato il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:
– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con Decreto 4 gennaio 2018, n. 62;
– in virtù di ricorso proposto dal medesimo I.J.P. la Corte di Cassazione annullava il predetto decreto con ordinanza n. 27779 del 2018. Riassunto il giudizio dinanzi al medesimo Tribunale, che con Decreto n. 6225 del 2019, rigettava l’impugnazione;
– la decisioni del giudice del rinvio evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, esprimendo preliminarmente una valutazione di non credibilità del richiedente asilo, il quale non faceva alcun cenno alla storia personale nel ricorso (lite familiare che si sarebbe conclusa con la morte di un parente della matrigna), di cui non vi era alcuna contestualizzazione nel tempo, nel luogo e nelle modalità di accadimento. Il richiedente aveva, inoltri, dedotto di essere fuggito dal Paese di origine a causa del pericolo di eventuali accuse a suo carico che potevano essere mosse proprio dai parenti della matrigna, come gli era stato riferito da altri soggetti non meglio individuati, né forniti i dettagli della denuncia. Aggiungeva che peraltro ove fossero state credibili le vicende narrate, proprio la commissione di un reato grave di diritto comune avrebbe costituito causa ostativa al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Quanto al Paese di provenienza, la Nigeria – Amere nello Stato di Imo, risultava da informazioni COI che vi era un progressivo miglioramento nelle condizioni di vita e le notizie riprodotte dal richiedente attenevano alla diversa parte della Nigeria, quella del Nord, che non interessavano i paesi meridionali, come l’Imo State. Aggiungeva che generiche era il riferimento del richiedente alle condizioni del Paese di origine, non rilevanti le precarie condizioni economiche. Ne’ sussistevano i presupposti per potersi dire avvenuta l’integrazione in Italia;
– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione I.J.P. affidato a tre motivi;
– il Ministero dell’interno non ha svolto difese, depositando un atto di costituzione al solo fine di prendere eventualmente parte all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Atteso che:
– con il primo motivo di ricorso è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in tema di criteri applicabili in sede di esame della domanda di protezione e violazione dei principi in materia istruttoria oltre che in tema di onere della prova applicabili, per avere il Tribunale di Ancona non fatto corretta applicazione in sede di motivazione e di decisione dei principi elaborati in sede giurisprudenziale. Ad avviso del ricorrente la valutazione del materiale probatorio e delle fonti di informazione sarebbe avvenuta in violazione dei criteri di imparzialità e obiettività. Infatti il Tribunale ha ritenuto la non credibilità del richiedente che pure aveva fornito degli indizi o dei principi di prova sulla propria vicenda.
Con il secondo motivo è dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal richiedente non fossero attendibili e dall’altro ha affermato che la commissione del reato riferito dallo stesso ricorrente fosse un “reato grave” tale da impedire la possibilità di richiedere lo stato di rifugiato o la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 12 e 17 della Direttiva qualifiche.
Le censure – da trattare unitariamente in quanto attengono alla medesima circostanza della credibilità del racconto – non possono trovare ingresso.
Il Tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente fosse intrinsecamente ed estrinsecamente incoerente; non solo, il giudice di merito ha ravvisato lacune ed incongruenze nelle dichiarazioni con riferimento alla ricostruzione del fatto ma, proprio dalle informazioni attinte da fonti qualificate, ha ritenuto non veritiere ed implausibili le dichiarazioni del richiedente per la genericità delle stesse, non avendo neanche chiarito se effettivamente è stato accusato di un reato grave, circostanza che peraltro a lui stesso sarebbe stata riferita da persone non meglio identificate.
La decisione è pertanto conforme al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il quale disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.
Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e degli indicatori di credibilità estrinseca, attraverso l’indagine sulla situazione del Paese di provenienza, attraverso le fonti qualificate previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Ne discende che, atteso il giudizio negativo sulla credibilità, nessun danno grave poteva derivare al richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b). Analogamente, le fonti internazionali EASO hanno escluso l’esistenza di un conflitto indiscriminato e, al contrario, hanno collocato il Delta State tra gli Stati della Nigeria in cui il conflitto è ad un livello basso.
Ebbene in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un ulteriore approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018).
Di qui l’infondata anche della dedotta violazione del dovere di cooperazione istruttoria.
Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, in tema di protezione internazionale, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, oltre a sancire un onere del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell’autorità decidente un più incisivo dovere di cooperazione istruttoria a carico dell’ufficio di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti.
Ciò posto, l’attivazione del suddetto potere di cooperazione istruttoria, che in questa materia deroga al principio dispositivo del processo civile, postula che ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed in particolare che il ricorrente abbia circostanziato la domanda, abbia fornito un’idonea motivazione della mancanza di altri elementi significativi, ed appaia attendibile dai riscontri effettuati.
Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che siffatti presupposti sussistessero, ritenendo pertanto che non fosse necessaria l’attivazione del potere d’indagine suppletiva d’ufficio, non avendo il ricorrente giustificato in alcun modo la veridicità dei documenti prodotti e non avendo fornito alcun elemento di supporto alla propria narrazione.
Quanto alla Direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva qualifiche), precisato che si tratta innanzitutto di argomentazione ad abundantiam, tuttavia del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 12 e 16, che l’hanno recepita in Italia prevedono, rispettivamente: – l’art. 12, il diniego dello status di rifugiato qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi del comma 1, lett. b), ovvero per la sicurezza e l’ordine pubblico, essendo stato condannato per uno degli specifici reati di cui al comma 1, lett. c), della norma in esame; – l’art. 16, l’esclusione della protezione sussidiaria qualora il richiedente abbia commesso crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità (comma 1, lett. a), ovvero abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, un reato grave, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. b), della norma in esame, o ancora si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite (comma 1, lett. c), costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato (comma 1, lett. d) ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato per uno dei reati già considerati ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato (comma 1, lett. d-bis, di contenuto corrispondente all’art. 12, comma 1, lett. c).
In tutti questi casi si configura una causa ostativa al riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme dello status e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è addirittura esentato dall’onere di esaminare la credibilità o l’idoneità della storia riferita dal richiedente. La causa ostativa, infatti, costituisce una condizione dell’azione, va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l’autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità (cfr. Cass. n. 14028 del 2017; conf. Cass. n. 27504 del 2018; cfr. anche Cass. n. 18739 del 2018, che ammette la relativa eccezione senza limiti, anche in appello, trattandosi di mera difesa; nonché Cass. n. 27504 del 2018, secondo cui in presenza di causa ostativa il giudice di merito non può, per identità di ratio, neppure concedere la protezione umanitaria).
Il Tribunale di Ancona ha correttamente applicato i principi posti da questa Corte, sempre che fosse credibile il racconto, ravvisando nella storia riferita dal ricorrente una causa ostativa al riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente, infatti, aveva dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria, suo Paese di origine, perché sarebbe stato accusato di omicidio in esito alla lite familiare. Il giudice marchigiano ha ravvisato in questi comportamenti la sussistenza della causa ostativa di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamati artt. 12 e 16, ed ha quindi ritenuto comunque precluso – anche sotto tale profilo – il riconoscimento della protezione internazionale. In effetti, le norme in esame affidano al giudice di merito il compito di valutare se, nel caso concreto, sussistano o meno i requisiti di gravità ed i fondati motivi che per legge ostano al riconoscimento della tutela internazionale. Tale valutazione, che va condotta apprezzando la gravità del reato con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per identico fatto dalla legge penale nazionale (Cass. n. 25073 del 2017) e si risolve in un apprezzamento di merito, non sindacabile in quanto tale in questa sede;
– con il terzo motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 12 e 17 della Direttiva qualifiche, oltre a violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 10 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale ritenuto che commissione del reato riferito dal richiedente costituisca un “reato grave” tale da impedire allo stesso la possibilità di richiedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria con conseguente mancato esame della ricorrenza nel caso di specie dei relativi presupposti.
La censura è inammissibile prima che infondata in quanto non coglie nel segno.
Salvo quanto sopra esposto con riferimento alla Direttiva qualifiche, il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente è ben formulato in ragione sia del difetto di adeguata circostanziazione, sia delle incoerenze interne rilevate dal Tribunale (affermata conoscenza di un processo penale a carico del richiedente per l’asserito omicidio di un parente della matrigna in esito ad una lite familiare, desunto senza alcun riscontro oggettivo e sulla base di conoscenze riferite da altre persone non meglio individuate).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182 del 2020).
Pertanto, nella specie, la lamentata contraddizione tra il giudizio di non credibilità del racconto e la richiamata causa di esclusione della protezione (l’aver commesso nel Paese d’origine un reato grave) non ha alcun peso, in quanto, trattandosi di motivazione alternativa (“in ogni caso, anche laddove credibili, nel caso in oggetto, viene in rilievo una circostanza ostativa al riconoscimento della tutela di protezione”), resistendo la prima ratio decidendi (quella sulla non credibilità intrinseca del racconto), resta ininfluente qualsivoglia giudizio sulla seconda.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021