LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23131/2019 proposto da:
M.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI MUGHINI, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il DECRETO n. 4561/2019 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositato il 30/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che M.B., nato in *****, aveva proposto nei confronti del provvedimento il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo stesso.
M.B., con ricorso notificato il 22/7/2019, ha chiesto la cassazione del decreto.
Il ministero dell’interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato tanto nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. b), cit., omettendo di esaminare la notoria situazione d’impotenza degli organi istituzionali del Bangladesh a dare un’adeguata tutela e protezione dei diritti dei suoi cittadini, quanto nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), cit., omettendo l’esame della situazione di totale insicurezza esistente nel predetto Paese.
2.1. Il motivo è infondato. Intanto, ai fini della protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).
2.2. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedendo in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese (esposto a p. 2-5 del decreto impugnato) non fosse credibile (v. il decreto impugnato, p. 9-10) ed ha, pertanto, correttamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile.
2.3. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente non ha specificamente censurato con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’intrinseca attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata. E l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto, per ciò che rileva nel caso in esame, la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), come in effetti ha deciso il tribunale (v. il decreto impugnato, p. 11), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).
2.4. Per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va ribadito il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) cit., poiché, in quest’ultimo caso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020). Peraltro, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).
2.5. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti (v. il decreto impugnato, p. 69), ha (legittimamente) ritenuto che, in Bangladesh, dal quale il richiedente proviene, non sussiste una situazione di violenza da conflitto armato interno di livello e diffusione così elevati da comportare per i civili, in ragione della loro mera presenza sul posto, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona (v. il decreto impugnato, p. 11-12). Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020). D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 28, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza aver valutato l’attività lavorativa che il richiedente attualmente svolge, a seguito del contratto stipulato l’1/4/2019 ed avente la durata di sei mesi, e l’autonoma sistemazione alloggiativa dallo stesso trovata, così dimostrando il grado d’integrazione raggiunto in Italia dallo stesso, tant’e’ che lo stesso, ove fosse costretto a fare ritorno nel suo Paese d’origine, si troverebbe in una condizione di estrema difficoltà, anche per la situazione di instabilità sociale, ambientale, climatica e politica che caratterizza il Bangladesh, e versa, pertanto, in una condizione personale di vulnerabilità per la condizione di emarginazione sociale e lavorativa in cui finirebbe per trovarsi in caso di rimpatrio. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, il tribunale ha ritenuto privo di rilievo il periodo in cui il richiedente ha soggiornato in Libia, trascurando, tuttavia, di considerare che lo sfruttamento che ha subito in quel Paese e la guerra civile che vi ha imperversato, con i connessi e quotidiani rischi alla propria vita, costituiscono fatti che devono essere valutati ai fini del riconoscimento della protezione richiesta.
4.1. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).
4.2. Nel caso di specie, la decisione impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente sul rilievo, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si tratta, com’e’ evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (a nulla, quindi, rilevando, ove tali fatti siano stati comunque valutati, che non tutti gli elementi di prova siano considerati dal giudice di merito). Il ricorrente, invece, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole.
4.3. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).
4.4. Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento che il richiedente non ha censurato per omesso esame di fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, ha escluso, non potendo, comunque derivare dallo svolgimento di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020). Ne consegue che, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione – che il ricorrente non dimostra, con la riproduzione dei relativi passi, di aver dedotto con il ricorso contenente la domanda di protezione umanitaria, quale fatto decisivo del quale è stato completamente omesso l’esame – il decreto impugnato ha legittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
4.5. Ne’, del resto, può rilevare, quale fatto decisivo asseritamente non valutato, il transito svolto dal richiedente in Libia prima di approdare in Italia. Il tribunale, invero, ha espressamente esaminato tale fatto, escludendone, tuttavia, la rilevanza sul rilievo (rimasto incensurato) che quanto subito dal richiedente in tale Paese non ha contribuito a renderlo più vulnerabile. In effetti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, possono rilevare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma solo se quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d’una grave lesione dei propri diritti fondamentali, come ad es. nel caso di traumi psichici (Cass. n. 13565 del 2020; Cass. n. 1104 del 2020) oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine (Cass. n. 13758 del 2020), con la conseguenza che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di vulnerabilità, il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha l’onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di indicare come e perché quelle esperienze l’abbiano reso vulnerabile e, di conseguenza, meritevole di protezione. In difetto di tale allegazione (com’e’ accaduto nel caso in esame) ed, a fortiori, della relativa prova (la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l’ovvia ragione che il giudice non avrebbe, né potrebbe, né saprebbe dove cercarla), le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito (Cass. n. 31676 del 2018; Cass. n. 29875 del 2018).
5.1 motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.
6. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte del ministero.
7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021