Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33960 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22508/2019 proposto da:

M.A.K., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARILENA CARDONE, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 11306/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 12/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che M.A.K., nato in *****, aveva proposto nei confronti del provvedimento il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dalla stessa.

M.A.K., con ricorso notificato il 11/7/2019, ha chiesto la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione meramente tautologica e contrastante con gli atti del procedimento, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato senza, tuttavia, considerare che il richiedente aveva rappresentato la situazione di pericolo al quale è esposta la sua vita in caso di rientro e le persecuzioni che in tale evenienza avrebbe subito.

2.1. Il motivo è infondato. Il tribunale, in effetti, ha ritenuto che i fatti narrati dal richiedente, così come incontestatamente esposti nel decreto impugnato (p. 1 e 2), non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, in mancanza tanto del presupposto della persecuzione subita nel proprio Paese d’origine “ad opera di attori statuali o che comunque controllino il territorio di riferimento”, quanto dei motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica che, al predetto fine, devono necessariamente essere alla base della temuta persecuzione. Il tribunale, infatti, dopo aver premesso, in fatto, che “il ricorrente ha… esposto di essere stato testimone di atti di violenza dovuti al proposito di erigere una moschea, posti in essere da un gruppo di cristiani e diretti nei confronti dei fedeli musulmani”, allegando soltanto “di essere stato identificato come capo del gruppo di fedeli musulmani, intenzionato ad erigere una moschea e perciò solo oggetto di minacce e intimidazioni da parte di un non meglio specificato gruppo di concittadini cristiani”, ha ritenuto già in forza di tale narrazione (della cui attendibilità non ha dubitato), che “le circostanze narrate non evidenziano alcuna persecuzione in danno del ricorrente”, ed, in ogni caso, con apprezzamento in fatto non censurato per omesso esame di fatti decisivi, che il richiedente non si era effettivamente rivolto alle autorità per denunciare i fatti non potendosi pertanto neppure ipotizzare l’incapacità delle stesse di offrirgli protezione nei confronti dei responsabili “non statuali” delle predette minacce.

2.2. La decisione è giuridicamente corretta. In effetti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., da ultimo, Cass. n. 23281 del 2020), le liti tra privati (o, può aggiungersi, com’e’ accaduto nel caso in esame, lo scontro, anche violento, tra gruppi privati ancorché, in ipotesi, animato da motivi politici o religiosi) non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g). In effetti, gli atti persecutori rilevanti ai fini della protezione internazionale sono quelli consistenti prevalentemente in azioni o provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridica, ecc. (D.Lgs. n. 251 cit., art. 7, comma 2), quindi in comportamenti riconducibili o riferibili, di regola, allo Stato o a soggetti e organizzazioni collettive. Del resto, un’interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati ovvero, come nella specie, tra gruppi privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando art. 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico: in effetti, la protezione internazionale nelle forme del rifugio e in quella sussidiaria, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 16362 del 2016), costituisce diretta attuazione del diritto costituzionale di asilo, che è riconosciuto allo straniero al quale sia pur sempre “impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” (art. 10 Cost.), concetto questo cui sono estranee, in linea di principio, le vicende prive di rilevanza generale e in tal senso private). In ogni caso, ai fini della protezione internazionale, i cd. soggetti non statuali possono essere considerati responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto nel caso in cui lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro gli atti di persecuzione o i danni gravi (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c)), dovendosi intendere per tale l’adozione (sempre che sia effettiva e non temporanea) da parte dello Stato (o dei partiti o delle organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio) di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti di persecuzione o danni gravi e nell’accesso (nella specie, in fatto, escluso) del richiedente (ove siano state effettivamente predisposte) a tali misure (D.Lgs. n. 251 cit., art. 6, comma 2).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria previsto dall’art. 8 cit. in ordine all’accertamento della situazione relativa al Paese d’origine, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c) (del D.Lgs. n. 251 del 2007) sul rilievo che in Senegal non sussiste una situazione di disordine o di conflitto tale da determinare un rischio generalizzato per la popolazione residente e che neppure il conflitto in atto nella Casamance tra ribelli e forze governative può essere qualificato come un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata tale da integrare per tutti gli abitanti della regione una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, senza, tuttavia, considerare l’effettiva situazione socio-politica esistente in Senegal, che come emerge dai rapporti di Amnesty International ha subito negli ultimi anni un notevole peggioramento, e il pericolo in cui si troverebbe il ricorrente se tornasse nel suo Paese d’origine.

3.1. Il motivo è infondato. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), infatti, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, con l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, peraltro, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019). La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che, in Senegal ed, in particolare, nella regione della Casamance, dalla quale il richiedente proviene, la situazione di tensione per l’ordine pubblico e la sicurezza interna, ivi esistente, non ha determinato una violenza da conflitto armato interno di livello e diffusione così elevati da comportare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona per i civili che vi abitano e che, in difetto di un conflitto armato in corso e di una situazione di violenza indiscriminata che metta a rischio la vita della popolazione, non sussiste per il richiedente il rischio, i caso di rimpatrio, di un grave danno alla sua incolumità personale. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020). D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza aver adeguatamente valutato la vita privata e familiare svolta dal richiedente in Italia, dove ha frequentato anche un corso di pasticceria e ha potuto curarsi, comparandola alla situazione personale nella quale si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio, caratterizzata da povertà assoluta, avendo vissuto anche di elemosina, scontri continui tra musulmani e cristiani, e dall’impossibilità di cure essendo anche malato.

6. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano, in effetti, accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente ritenendo, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si tratta di una accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Il ricorrente, invece, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, che aveva dedotto nel giudizio di merito e che, pur se decisivi ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole, non sono stati oggetto di esame da parte del giudice di merito. D’altra parte, come evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento in fatto rimasto del tutto incensurato, ha escluso, non potendo, comunque derivare dallo svolgimento di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020), peraltro non documentata. Ne’, del resto, può rilevare il fatto che il richiedente avesse allegato di trovarsi in una condizione di malattia, avendo il decreto accertato, in fatto, che la patologia inizialmente diagnosticata si era infine risolta in una mera “sintomatologia algica” senza che il richiedente avesse dedotto alcunché “circa l’attualità della terapia e l’impossibilità di poterne usufruire in patria”. Ed è noto come “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n. 27336 del 2018, la quale, nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, ha evidenziato che non erano state allegate, da parte del ricorrente, né la situazione implicante la protezione internazionale in rapporto a conflitti armati in corso nel suo paese di origine, né – ai fini della protezione umanitaria – una condizione di grave violazione dei diritti umani).

7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

8. Nulla per le spese di lite in difetto di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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