Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33963 del 12/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26556/2019 proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato GUGLIELMO PISPISA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il DECRETO pronunciato dal TRIBUNALE DI MESSINA in data 23/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 27/7/2019, ha rigettato l’impugnazione che M.D., nato in *****, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

M.D., con ricorso notificato il 24/8/2019, ha chiesto la cassazione del decreto per un motivo.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del comb. disp. del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver rilevato come i report internazionali segnalino la conclamata e attiva presenza di gruppi terroristici, il rischio concreto di atti di terrorismo, di violenze generalizzate, di un elevatissimo livello di criminalità in tutta la Nigeria, ha, poi, contraddittoriamente ritenuto, senza svolgere un’effettiva indagine sul suo Paese di provenienza e sul contesto nell’ambito del quale si configura il pericolo ai danni dello stesso, la sussistenza del presupposto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e cioè il rischio del grave danno derivante da violenza generalizzata. Del resto, come emerge da altri report, l’Edo State è uno dei degli Stati più violenti del Delta del Niger, distinguendosi per tensioni politiche, rapimenti e proteste generalizzate.

1.2. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, con motivazione solo apparente, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza considerare le condizioni sanitarie in cui versa il Nigeria e la permanenza in Libia, dove è stato arrestato, prima di approdare in Italia, nonché la vulnerabilità personale e sociale in cui lo stesso finirebbe per trovarsi in ragione non solo del serio rischio di essere ucciso da coloro che lo cercano ma anche della situazione di grave instabilità e del rischio di attentati terroristici ivi presente.

2.1. Il motivo è infondato in tutte le plurime censure in cui è articolato.

2.2. Per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata, pertanto, deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

2.3. La sussistenza di tale presupposto dev’essere, tuttavia, accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, ove pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, peraltro, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.4. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che nel sud della Nigeria, da cui proviene il richiedente, pur a fronte della presenza conclamata e attiva di gruppi terroristici e di una elevatissima criminalità, non si registra una situazione di violenza indiscriminata di tale gravità da esporre a rischio l’incolumità personale del richiedente per il solo fatto della sua presenza nel Paese.

2.5. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato, peraltro, censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020).

2.6. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

2.7. La protezione umanitaria, dal suo canto, costituisce una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (nel testo – incontestatamente – applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

2.8. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, cit., al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di fatti specifici emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, ha, in sostanza, escluso, sicché, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, di cui il ricorrente non dimostra l’emergenza dagli atti del giudizio, il decreto impugnato ha legittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

2.9. Nel caso in esame, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità dello stesso. Si tratta di un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato come emergenti dagli atti del giudizio di merito.

2.10. Ne’, infine, può rilevare il transito svolto dal richiedente in Libia prima di approdare sulle coste italiane. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, i fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, possono rilevare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma solo se quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d’una grave lesione dei propri diritti fondamentali, come ad es. nel caso di traumi psichici (Cass. n. 13565 del 2020; Cass. n. 1104 del 2020) oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine (Cass. n. 13758 del 2020), con la conseguenza che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di vulnerabilità, il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha l’onere (che, nella specie, non risulta essere stato adempiuto) di dedurre come e perché quelle esperienze l’abbiano reso vulnerabile e quindi meritevole di protezione e di dimostrare l’emergenza di tali circostanze dagli atti del giudizio di merito. In difetto di tale allegazione ed, a fortiori, della relativa prova (la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l’ovvia ragione che il giudice non avrebbe, né potrebbe, né saprebbe dove cercarla), le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito (Cass. n. 31676 del 2018; Cass. n. 29875 del 2018). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in effetti, non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti in un paese di transito ma soltanto se tali violenze per la loro durata, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente vulnerabile ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile per cui, in difetto di tale prova, resta irrilevante, ai fini del rilascio della invocata protezione, la circostanza che nel Paese di transito si commettano violazioni dei diritti umani (Cass. n. 28781 del 2020).

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472