Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33966 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25029/2019 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. RENZO INTERLENGHI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da R.A., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale aveva rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero alla concessione della protezione sussidiaria e/o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto R.A., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 106 Cost., D.L. n. 13 del 2017, art. 3, convertito in L. n. 46 del 2017, nonché delle norme del D.Lgs. n. 116 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché l’udienza di comparizione aveva avuto luogo davanti ad un giudice onorario estraneo al collegio che ha, poi, emesso la decisione impugnata.

La censura è infondata.

La questione è stata già affrontata da questa Corte, che ha affermato il principio – al quale il collegio ritiene di dare continuità – secondo cui “In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019, Rv. 652464).

Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che “quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19660 del 03/10/2016, Rv. 642599).

Anche in precedenza, questa Corte aveva affermato che “Il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell’espletamento dell’attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 466 del 14/01/2016, Rv. 638215). Le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari del Tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. Pertanto, in materia di immigrazione, è stato affermato che “… il decreto del G.O.T. che dispone la proroga per un mese del trattenimento di uno straniero presso il locale centro di identificazione ed espulsione non violando il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis (introdotto del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10) che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, non è affetto da nullità” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 727 del 14/01/2013, Rv. 625421). Dette circolari, peraltro, nella specie non risultano neppure esser state violate, poiché il G.O.T. non ha deciso la controversia, ma si è limitato a svolgere un’udienza di trattazione, in quanto delegato al compimento di specifiche attività, secondo il modello dell’affiancamento del magistrato onorario al magistrato professionale. In virtù di tale modello organizzativo, al giudice onorario vengono indicati i compiti e le attività, anche di natura istruttoria, che gli sono delegati – sulla base di una indicazione centralizzata valida per tutta la sezione – ed il magistrato professionale vigila sul loro espletamento, mantenendo comunque la piena responsabilità del procedimento. La scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata peraltro indicata anche dalle delibere del C.S.M. del 15 marzo 2017 e del 15 giugno 2017, nella seconda delle quali si legge: “successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lett. b), per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti”; è inoltre possibile “prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”; ed infine, “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti”. Ne’ si potrebbe configurare, nel caso di specie, una violazione dell’art. 276 c.p.c., poiché per orientamento consolidato di questa Corte, detta norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione (Cass. Sez. 61, Ordinanza n. 4925 del 11/03/2015, Rv. 634690). Così si è ritenuto, ad esempio, che, in grado di appello, in base alla disciplina di cui all’art. 352 c.p.c., il collegio che Delibera la decisione debba essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, e dunque la precisazione delle conclusioni o la discussione della causa, conseguendo la nullità della sentenza al mutamento della composizione del collegio medesimo dopo detto momento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18268 del 12/08/2009, Rv. 609349; coni. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15660 del 23/07/2020, Rv. 658777), mentre non esiste alcun principio di immutabilità del collegio prima dell’inizio della fase della discussione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21667 del 20/09/2013, Rv. 627978), anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in diverse udienze, essendo i mutamenti nella composizione del collegio consentiti fino all’udienza di discussione. Solo da questo momento, infatti, opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26820 del 20/12/2007, Rv. 600874; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11295 del 15/05/2009, Rv. 608480).

Nella specie, la sentenza è stata deliberata dal medesimo collegio innanzi al quale si è svolta l’adunanza camerale, ex artt. 737 c.p.c. e segg. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, poiché il G.O.T. aveva soltanto celebrato una udienza, rimettendo poi gli atti, per la decisione, all’organo giudicante competente. Non vi è stata dunque alcuna violazione del principio di immodificabilità del collegio, posto che la fase di discussione non si è svolta davanti ad un giudice diverso da quello che poi ha svolto la fase deliberativa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, perché il Tribunale avrebbe valutato solo il carattere della “frequenza” degli atti persecutori subiti dal richiedente, omettendo di considerare la “natura”.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile l’episodio di aggressione riferito dal ricorrente, considerandolo in ogni caso – e cioè anche laddove fosse stato ritenuto credibile – “… episodico, occasionale… e comunque non specifico…” (cfr. pag. 7 del decreto impugnato). La valutazione del giudice di merito, quindi, si basa in primo luogo sulla non credibilità del richiedente, circostanza logicamente antecedente alla considerazione sulla occasionalità e sulla natura degli atti persecutori denunciati dal richiedente. La predetta ratio decidendi non è specificamente attinta dal motivo, con il quale il ricorrente si limita a dolersi della mancata considerazione della natura dell’atto persecutorio, a suo dire sufficiente, ancorché isolato, non confrontandosi in tal modo con la motivazione della decisione impugnata. La censura, quindi, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il Tribunale avrebbe ritenuto insussistente la violenza indiscriminata, denegando il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la certificata presenza di cellule terroristiche in Pakistan. La censura è inammissibile.

Il giudice di merito ha valutato la situazione esistente in Pakistan, concentrandosi poi sull’area del Punjab, zona di provenienza del richiedente. Dopo aver citato le fonti privilegiate sulla base delle quali ha fondato il proprio convincimento, infatti, il Tribunale ha concluso nel senso che “…essa è la provincia con una grande capacità di sviluppo e buone infrastrutture… meno interessata dagli attacchi… il che dimostra una situazione di sostanziale stabilità…”, rilevando che “… nonostante la presenza di cellule terroristiche “silenti” che attendono il momento propizio per colpire, non si registra un conflitto armato generalizzato e persistente tale da costituire, per la sola presenza dei civili nell’area in questione, il pericolo per la vita e la loro incolumità…” (cfr. pagg. 4 e 5 del decreto impugnato) anche in considerazione del controllo dell’autorità statuale cui è sottoposta la specifica area del Pakistan. Tale valutazione viene richiamata dal Tribunale con riguardo anche all’esame della domanda di protezione umanitaria. Il giudice di merito, in particolare, non rileva alcun profilo di vulnerabilità, specificando anche che il ricorrente non aveva allegato alcunché a sostegno della sua dedotta condizione di vulnerabilità. Svolge poi la valutazione comparativa tra la situazione del richiedente in Italia e quella in cui lo stesso verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio in Pakistan, e conclude per l’assenza dei presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Con il motivo in esame il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, né allega profili specifici di vulnerabilità in caso di rimpatrio, ma si duole genericamente dell’omesso riconoscimento della tutela umanitaria a fronte della presenza, in Punjab, di cellule terroristiche.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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