LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2202/2017 R.G. proposto da:
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 35, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Giammaria, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente;
– ricorrente –
contro
A.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5068/02/15, depositata il 9 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 5068/02/15, depositata il 9 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Equitalia Nomos S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria;
– il giudice del gravame ha ritenuto che:
– il gravame risultava proposto da Equitalia Nomos quando la pronuncia di primo grado era stata resa nei confronti di Uniriscossioni S.p.a.;
– l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica del gravame, – notifica eseguita presso il domicilio eletto dal contribuente, – recava l’indicazione, – piuttosto che della parte istante o del suo procuratore, – di un acronimo (NCTM), corrispondente ad uno studio legale associato, indicazione, questa, dalla quale non poteva evincersi la riferibilità dell’atto ai due procuratori nominati nella procura ad lites;
2. – Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
– A.R. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., sull’assunto che, se effettivamente sussistente una qualche incertezza in ordine all’identificazione della parte appellante, il giudice adito avrebbe dovuto provvedere a risolverla invitando la parte alla regolarizzazione dei relativi atti e documenti;
– col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 164 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo, in sintesi, che, quand’anche prospettabile un’erronea intestazione soggettiva del gravame, la relativa definizione avrebbe, ad ogni modo, imposto l’esame dell’atto nel suo complessivo contenuto, – nella fattispecie, dal gravame emergendo l’utilizzazione dello stesso acronimo (*****), apposto con timbro, riferibile all’avviso di ricevimento della raccomandata postale impiegata per la notifica dell’atto, – oltreché delle rilasciate procure;
2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente esaminati in quanto connessi in relazione alla quaestio iuris che ne costituisce il fondo, sono fondati e vanno senz’altro accolti;
3. – occorre premettere che, secondo il qui condiviso orientamento interpretativo della Corte, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, – riproduttiva di analoga disciplina afferente al ricorso di primo grado nel rito tributario (art. 18, comma 4), ed alla cui stregua il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerta l’indicazione di alcuni elementi dell’atto (quali: la commissione tributaria a cui è diretto il ricorso; l’appellante e le altre parti nei cui confronti l’appello è proposto; gli estremi della sentenza impugnata; l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione), – alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni che limitano l’accesso alla giustizia, prevedendo decadenze o preclusioni, deve essere interpretata restrittivamente, quale disposizione di natura eccezionale (art. 14 preleggi; Cass., 21 luglio 2019, n. 15519; Cass., 15 gennaio 2019, n. 707);
– e, con riferimento all’incertezza cd. soggettiva, si è precisato, altresì, che “non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate o erroneamente indicate nell’epigrafe del ricorso o nell’esposizione dei motivi di impugnazione, siano con certezza ed in modo chiaro e inequivoco identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti.” (Cass., 7 novembre 2017, n. 26313; Cass., 18 maggio 2009, n. 11475);
3.1 – il riferimento operato dalla gravata sentenza alle modalità di notifica dell’appello, così come condivisibilmente denuncia la ricorrente, non poteva, pertanto, ritenersi conferente ai fini dell’identificazione della relativa parte istante, avendo la Corte precisato che una siffatta identificazione deve avvenire sulla base del contenuto dell’atto notificato, così che non sussiste incertezza assoluta laddove, malgrado la carenza di apposite indicazioni nella stessa relata di notifica, sia possibile identificare il notificante senza margini di dubbio, con riferimento, in particolare, al contesto complessivo dell’atto notificato (v. Cass., 8 luglio 2020, n. 14150; Cass., 29 novembre 2017, n. 28536; Cass., 31 ottobre 2012, n. 18705; Cass., 16 luglio 2005, n. 15103; Cass., 26 gennaio 2005, n. 1574; Cass., 10 maggio 2000, n. 5991);
3.2 – né maggiore concludenza riveste il rilievo, pur presente nel decisum di appello, di una identità soggettiva della parte appellante diversa da quella riferibile alla parte presente nel primo grado del giudizio;
– sotto questo profilo, difatti, la gravata sentenza, – che ha risolto la relativa quaestio iuris nei termini, come si è detto, di una incertezza assoluta sulla identità della parte appellante, – non ha considerato che una siffatta identità risultava, per converso, certa e determinata (per come ricostruita dallo stesso giudice del gravame che il ricorso in appello ha ascritto a Equitalia Nomos) laddove si trattava, al più, di verificare la legitimatio ad causam di soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado;
– e va rimarcato che, a detti fini, rilevava, così come denuncia la ricorrente, il disposto di cui all’art. 182 c.p.c., comma 1 – la cui applicazione, nel processo tributario, consegue (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2) dal principio di integrazione delle relative disposizioni processuali ad opera di quelle, con esse compatibili, del codice di rito civile (Cass., 11 marzo 2020, n. 6799; Cass., 4 luglio 2019, n. 17986; Cass., 2 marzo 2017, n. 5372; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3084), posto che detta disposizione, – in quanto norma di natura non eccezionale e suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica (Cass., 6 marzo 2018, n. 5259; Cass., 17 giugno 2014, n. 13711), – deve ritenersi applicabile (anche) alla questione relativa alla prova della legitimatio ad causam (Cass., 16 novembre 2020, n. 25869; Cass., 21 giugno 2017, n. 15414; Cass., 17 giugno 2014, n. 13711);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà all’esame della controversia e davanti alla quale potranno essere riproposte tutte le questioni che, in ragione della natura processuale della pronuncia cassata, sono rimaste assorbite.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021