Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33969 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 27995/2016 promosso da:

Azienda Gestione Edifici Comunali di ***** (Agec), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. Manzi Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. prof. Claudio Consolo e all’avv. Giovanni Maccagnani in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2016 della CTR del Veneto (Sezione Staccata di Verona), depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 754/2016, depositata il 13/06/2016, la CTR del Veneto (Sezione Staccata di Verona) ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso presentato dalla contribuente contro l’avviso di liquidazione n. *****, relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute dovute in relazione all’atto pubblico del *****, con il quale il Comune di ***** aveva ceduto all’Azienda Gestione Edifici Comunali di ***** (di seguito, Agec) tredici farmacie comunali, già gestite dalla cessionaria in forza di un contratto di servizio pubblico.

La CTR ha, in particolare, escluso che tale operazione rientrasse tra le operazioni esenti ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 118, comma 1, ritenendo che la cessione del ramo di azienda non potesse essere equiparato al trasferimento di beni mobili o immobili, previsto dalla norma, aggiungendo che i trasferimenti e le retrocessioni di aziende, di complessi aziendali potevano fruire dell’esenzione solo nei casi previsti nello stesso art., successivo comma 2, del tutto differenti da quello esaminato, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi d’impugnazione.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste, ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

I difensori di parte ricorrente hanno depositato memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 118, nonché dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR escluso l’applicabilità dell’esenzione ivi prevista al trasferimento del ramo di azienda, operato dal Comune in favore di una sua azienda speciale.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la CTR considerato che il Comune non era un imprenditore e non svolgeva attività d’impresa, non potendo, dunque, ritenersi che oggetto della cessione fosse un ramo di azienda.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di appello deducente l’omessa pronuncia già in primo grado sulla nullità dell’atto impositivo per difetto della motivazione richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e dalla L. 212 del 2000, art. 7.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Per comprendere appieno la portata dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 118, occorre prima di tutto esaminare le disposizioni normative interessate dalla censura.

In linea generale, si deve tenere conto che il D.Lgs. n. 267 del 2000 contiene norme quadro sull’ordinamento degli enti locali, emanate in attuazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato, sancita dall’art. 117 Cost., comma 2, lett. g), come pure è confermato dal citato D.Lgs., art. 1, ove si legge che “le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.

Le disposizioni che rilevano ai fini della decisione sono contenute nel D.Lgs. n. 267 del 2000, titolo V, recante disposizioni che attengono ai servizi e agli interventi pubblici locali.

In tale quadro, il citato D.Lgs., art. 118, commi 1 e 2, che al tempo della stipula dell’atto oggetto di giudizio (*****) recava già la formulazione attualmente vigente, stabilisce quanto segue:

“1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui all’art. 113, comma 13, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’art. 2343 c.c., nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

2. Le disposizioni previste nel comma 1, si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli artt. 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell’art. 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del D.L. 31 maggio 1994, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni”.

La norma, come appena riportata, è il risultato di una modifica introdotta dalla L. n. 448 del 2001, art. 35, il quale ha soppresso il preesistente del citato D.Lgs., art. 118, comma 3 (che riproduceva il testo dell’abrogato D.L. n. 26 del 1995, art. 4, comma 2, conv. con modif. in L. n. 95 del 19951), recante disposizioni che non interessano la materia tributaria.

La disciplina previgente conteneva disposizioni che erano sostanzialmente identiche a quelle riportate nel citato D.Lgs., art. 118, attuali commi 1 e 2.

Già l’art. 13 bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 6 del 1991 (L. n. 80 del 1991), poi abrogato dal D.Lgs. cit., stabiliva, infatti, che “1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. 2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’art. 2343 c.c., nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà”. E la L. n. 549 del 1995, successivo art. 3, comma 69, anch’esso abrogato dal D.Lgs. cit., aveva aggiunto che “Le disposizioni del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 13-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 80, si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma del regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, art. 85, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni; le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle provincie e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 25 e 60, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi della L. 23 dicembre 1992, n. 498, art. 12, comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.”

2.2. E’ di fondamentale importanza cogliere il rapporto tra le diverse fattispecie disciplinate dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 118, commi 1 e 2.

Si deve, infatti, subito evidenziare che le fattispecie descritte nel citato D.Lgs., art. 118 comma 2, estendono l’ambito applicativo dell’esenzione stabilita dal comma 1, introducendo ipotesi che, in assenza di tale previsione, non avrebbero potuto godere dell’esenzione.

In particolare, il citato D.Lgs., art. 118, comma 1, attiene ai trasferimenti di beni mobili o immobili operati dai comuni, dalle province o dai loro consorzi in favore delle aziende speciali o delle particolari società indicate nello stesso D.Lgs., art. 113, comma 13, (società a totale e incedibile partecipazione pubblica).

Il comma 2 riguarda, invece, i trasferimenti o le retrocessioni di aziende, rami di aziende o compendi aziendali, già appartenenti ad aziende municipali o provinciali o ad aziende speciali, purché conferiti a società per azioni costituite per continuare a svolgere lo stesso servizio pubblico. Coloro che operano i trasferimenti non sono i comuni o le province (o i loro consorzi), come nel comma 1, ma sono le aziende municipali o provinciali o le stesse aziende speciali, che cessano la loro attività e che operano passaggi di proprietà di complessi aziendali, per consentire lo svolgimento da parte di altri (le società indicate) del medesimo servizio pubblico fino ad allora svolto.

Nello stesso comma 2 sono anche menzionati i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di alcuni loro rami da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi già esistenti nei consorzi disciplinati dal citato D.Lgs., art. 31, o in sede di costituzione di determinate società, diverse da quelle menzionate nello stesso art., comma 1. In tali ipotesi, non si tratta di trasferimenti in favore di aziende speciali o delle società a totale e partecipazione pubblica menzionate nel comma 1, ma di conferimenti aziendali in sede di costituzione (o di trasformazione) di aziende speciali consortili e di altre tipologie di società.

2.3. In tutti i casi appena illustrati, la circolazione attiene a beni che servono per l’erogazione di servizi pubblici locali, i quali vengono affidati a soggetti diversi dall’ente locale.

Le esenzioni sono, infatti, finalizzate a favorire, in modo differenziato a seconda delle diverse fattispecie regolate, il passaggio di beni funzionale alla gestione dei menzionati servizi pubblici dagli enti locali (o dai loro consorzi) alle aziende speciali o a specifici enti che, nell’ottica del legislatore, possono svolgere i servizi pubblici con maggiore efficienza, essendo dotati di organizzazione imprenditoriale.

2.4. In particolare, i trasferimenti operati ai sensi del D.Lgs., art. 118, comma 1, in favore delle aziende speciali e delle società a totale partecipazione pubblica, di cui allo stesso D.Lgs., art. 113, comma 13, sono per definizione riferiti a beni da destinare all’erogazione di servizi pubblici locali, tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari dei trasferimenti stessi.

Com’e’ noto, le aziende speciali, disciplinate dal citato D.Lgs., art. 114, costituiscono enti strumentali del comune o della provincia, inquadrati nella più ampia organizzazione dell’ente locale che, oltre a deliberarne l’istituzione e a provvedere alla relativa dotazione di mezzi, esercita su di esse uno speciale potere di direzione e controllo.

Alle aziende speciali sono conferite ex lege personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, funzionali all’organizzazione di mezzi, necessaria alla gestione dei servizi pubblici, che viene ad esse attribuita mediante affidamento diretto.

Le società di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113, comma 13, sono, invece, società a cui gli enti locali, anche in forma associata (nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore), conferiscono la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali per l’esercizio del servizio pubblico.

Si tratta di società del tutto particolari, il cui capitale deve essere interamente pubblico e non può essere ceduto.

Esse pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio o, ove sia prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima (a fronte di un canone stabilito dall’Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali), ma possono anche essere loro a gestire le reti, mediante affidamento diretto, o essere incaricate di espletare le gare previste dal successivo comma 5.

Si comprende bene, dunque, perché, a differenza di quanto si legge nel comma successivo, il citato D.Lgs., art. 118, comma 1, non contiene alcuna ulteriore specificazione oltre all’indicazione dei destinatari dei trasferimenti dei beni (mobili o immobili, che siano).

E’ infatti sufficiente a giustificare l’esenzione il fatto che il trasferimento sia effettuato in favore di quei determinati soggetti, che hanno il compito di gestire i servizi pubblici locali al posto dell’ente territoriale o dei suoi consorzi.

Nei casi disciplinati dalla prima parte dell’art. 118, comma 2, invece, tale destinazione deve essere verificata in concreto, dovendo accertarsi che i beni aziendali ceduti o retrocessi dalle aziende, che cessano la loro attività, siano effettivamente destinati allo svolgimento degli stessi servizi pubblici svolti da queste ultime.

Nelle fattispecie considerate dalla seconda parte dell’art. 118, i destinatari dei trasferimenti sono soggetti ancora diversi da quelli indicati nel comma 1, trattandosi di consorzi citato D.Lgs., ex art. 31, o di società a partecipazione minoritaria degli enti sociali o di altre società costituite nell’ottica della privatizzazione, sicché il favore espresso dall’esenzione fiscale è limitato al momento della costituzione (o trasformazione) di tali enti e riguarda solo il conferimento di specifici beni in società.

2.5. Proprio guardando ai trasferimenti alle aziende speciali, cui è riconducibile il caso di specie, si evince con chiarezza il complessivo senso delle disposizioni in esame.

Il citato D.Lgs., art. 118, dopo aver previsto, al comma 1, l’esenzione per i trasferimenti dagli enti locali (o dai loro consorzi) alle aziende speciali, ha aggiunto, al successivo comma, che la stessa esenzione si applica quando le aziende speciali, che hanno svolto un determinato servizio pubblico, cessino la loro attività e il loro compendio aziendale venga trasferito o restituito, purché destinato a società costituite proprio per continuare a erogare lo stesso servizio pubblico.

In assenza della previsione convenuta nel comma 2, questi trasferimenti non avrebbero goduto dell’esenzione, tenuto conto del fatto, in questi casi, i cedenti non sono gli enti locali (o i loro consorzi), ma le aziende speciali.

La norma ha tuttavia esteso l’agevolazione, al fine di favorire la continuazione dell’erogazione del servizio pubblico per il tramite di determinati enti, invece che direttamente dall’ente locale.

2.6. In tale quadro, è evidente che il citato D.Lgs., art. 118, comma 1, non può essere inteso nel senso di escludere che l’esenzione ivi prevista comprenda anche aziende o rami di esse, destinate allo svolgimento di servizi pubblici, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’esenzione trova giustificazione proprio nella volontà di favorire il passaggio di beni dagli enti locali a determinati destinatari che, per le loro caratteristiche, sono imprenditorialmente più attrezzati e possono operare – sotto il controllo e la vigilanza dell’ente pubblico – l’organizzazione e l’erogazione di servizi pubblici in un’ottica di maggiore efficienza gestionale.

La norma ha volutamente ampio respiro (“I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui all’art. 113, comma 13, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura”) e nell’indicare i beni oggetto di trasferimento (mobili e immobili), non ha inteso compiere una delimitazione, volta ad escludere alcuni beni dal proprio ambito operativo, ma ha voluto indicare che i trasferimenti di tutti i beni ai destinatari ivi menzionati sono esenti.

Non assume rilievo il fatto che, nella norma, siano espressamente menzionati i beni mobili e immobili, poiché, per l’ordinamento giuridico, non esistono beni non riconducibili all’una o all’altra categoria.

Com’e’ noto, infatti, ai sensi dell’art. 812 c.c., “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e l’corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.

Un’applicazione della disposizione appena enunciata si trova nel disposto dell’art. 814 c.c., che considera beni mobili le energie naturali aventi valore economico.

Per completezza, deve menzionarsi anche il successivo art. 813 c.c., ove si precisa che, salvo che non sia disciplinato diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno ad oggetto beni immobili e alle azioni ad essi relative, mentre le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

In altre parole, nel mondo del diritto, esistono solo beni mobili o immobili e tutte le cose che possono formare oggetto di diritti devono essere ricondotte all’una o all’altra categoria. Ad essere individuati con precisione sono solo i beni immobili (e i beni che sono reputati immobili), mentre devono essere considerati beni mobili tutti gli altri.

La disciplina contenuta nel citato D.Lgs., art. 118, e’, dunque, sicuramente diretta ai trasferimenti di tutte le tipologie di beni ritenuti tali dall’ordinamento giuridico.

2.7. Com’e’ noto, gli interpreti non mettono in discussione che l’azienda, nel suo complesso, possa costituire oggetto di trasferimento, tenuto conto che è lo stesso codice civile a recare la relativa disciplina (art. 2555 e ss. c.c.).

E’ però controverso se possa essere considerata un bene a sé stante.

Vi e’, infatti, ancora contrasto in ordine alla natura giuridica dell’azienda, contrapponendosi alla teoria unitaria quella atomistica.

Quest’ultima opinione risolve l’azienda nei singoli beni che la compongono.

La teoria unitaria contiene, invece, un quadro variegato di posizioni, a partire da quella piuttosto risalente (di matrice tedesca), secondo la quale l’azienda costituisce un bene immateriale, che viene a identificarsi non già nel complesso dei beni che la compongono, ma piuttosto nella loro organizzazione e, dunque, nell’insieme dei collegamenti funzionali posti tra i singoli beni aziendali.

L’opinione assolutamente prevalente, tra le ricostruzioni che fanno capo alla concezione unitaria, qualifica invece l’azienda come universitas, talvolta, e sia pur raramente, ricondotta nella categoria dell’universalità di diritto, talaltra nell’universalità di fatto, a seconda, rispettivamente, che l’universalità sia determinata dalla legge (così comprendendo un fascio di rapporti giuridici, anziché un gruppo di cose) ovvero si tratti di un complesso creato e unificato dalla volontà del singolo che imprime ai beni materiali una comune destinazione.

Ciò che rileva, in questa sede, è che, proprio con riguardo ad una farmacia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, sia pure ai fini della disciplina del possesso, che l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come “un bene distinto dai singoli componenti”, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito ex art. 1160 c.c. (Cass., Sez. U, n. 5087 del 05/03/2014).

In particolare, dopo avere esaminato le diverse opinioni interpretative e le norme che si occupano direttamente dell’azienda, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, nell’intento del legislatore, sia sotto il profilo della proprietà (o dell’usufrutto) che sotto quello del possesso, l’azienda è considerata unitariamente, non coincidendo la proprietà del complesso organizzato con la proprietà dei singoli beni che lo compongono.

Non vi sono ragioni per non condividere tale impostazione, non potendo, dunque, porsi in dubbio che l’azienda (come pure o un suo ramo) debba essere considerata separatamente dai singoli beni che la compongono, costituendo, secondo l’ordinamento giuridico, un bene a sé stante, riconducibile alla categoria residuale di cui all’art. 812 c.c., suscettibile di costituire oggetto di diritto di proprietà, oltre che di possesso, in modo unitario.

2.8. In conclusione, il trasferimento dell’azienda (o di un ramo della stessa), in quanto trasferimento di un complesso organizzato, che l’ordinamento giuridico considera unitariamente, come un bene distinto dai singoli componenti, gode delle esenzioni fiscali previste dal citato D.Lgs., art. 118, comma 1.

Non si tratta di un’interpretazione estensiva o analogica di disposizioni eccezionali o derogatorie, quali sono quelli che introducono esenzioni fiscali, poiché viene semplicemente individuata l’effettiva portata della norma agevolativa in piena coerenza con la ratio ad essa sottesa.

2.9. Nel caso di specie, l’esenzione risulta, pertanto, legittimamente invocata.

Si tratta infatti di un atto pubblico con il quale il Comune di Verona ha ceduto all’Agec, una sua azienda speciale, la proprietà del ramo di azienda, costituito da tredici farmacie comunali, dall’Agec stessa gestite in forza di un contratto di servizio pubblico, in precedenza stipulato con il Comune.

2.10. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto in applicazione del seguente principio: “In tema di imposte di registro, ipotecarie e catasta/i, l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 118, comma 1, si applica ai trasferimenti di ogni tipologia di beni effettuati dai comuni a favore delle aziende speciali di cui al citato D.Lgs., art. 114, comprese le aziende (o i rami d’azienda), che costituiscono beni distinti dai singoli loro componenti”.

3. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti.

4. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti.

5. E’ possibile decidere nel merito la vertenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente (art. 384 c.p.c., comma 2).

6. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio devono essere interamente compensate, tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;

compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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