LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2355/2013 R.G. proposto da:
SIPTA s.r.l. con gli avvocati Vincenzo Cinque e Giuseppe Russo Corvace, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta 1/b;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 73/07/12, pronunciata il 18 giugno 2012 e depositata il 9 luglio 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
La società contribuente era attinta da due distinti avvisi di accertamento, uno per l’anno di imposta 2004 e l’altro per il 2005, con ripresa a tassazione a fini Ires, Irap, Iva per utili di esercizio non dichiarati, perdite indebitamente dedotte, quote di ammortamento ritenute indeducibili sull’anno 2004, nonché ammortamento non deducibile, costi non di competenza o non inerenti e ricavi non dichiarati, aggiungendosi sottofatturazione per l’anno di imposta 2005.
Il ricorso al giudice di prossimità esitava in parziale apprezzamento delle ragioni della società contribuente, con suo ricorso in appello per le domande non accolte e ricorso incidentale dell’Agenzia per i capi di propria soccombenza, che il collegio di secondo grado rimodulava ulteriormente, accogliendo parzialmente le domande di ciascuna parte.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidandosi a cinque motivi di ricorso, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo di prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria ed erronea motivazione sotto il profilo dell’illegittimo riconoscimento dell’indeducibilità di perdite, per erronea valutazione dei c.d. indici di vitalità, ritenute non riportabili e riferite alla società incorporata Grifo s.r.l., per un ammontare complessivo pari ad Euro 240.136, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 84 e art. 172, comma 7, nella sostanza criticando la sentenza impugnata (pag. 15 e 16 del ricorso) per non aver tenuto conto del ragionamento logico su cui poggiava la sentenza di primo grado, né aver valutato le prove documentali dimesse con il ricorso introduttivo (pag. 17 del ricorso) nell’interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 172, comma 7, diffondendosi poi in analisi dei ricavi e proventi caratteristici operato dall’Ufficio per gli anni di imposta 2001-2003 (pag.19 del ricorso) e riproponendone rivisitazione corretta secondo la parte contribuente (pag. 22).
2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria ed erronea motivazione sotto il profilo della ritenuta indeducibilità di ammortamenti afferenti i beni strumentali ceduti a Sipta da Daytona s.r.l. con fatture n. ***** e n. ***** per un ammontare complessivo pari ad Euro 78.895,00 e per illegittimo recupero Iva per complessivi Euro 108.000,00 afferente le medesime fatture di acquisto, erroneamente ritenute come arbitrariamente detratte, nella sostanza criticando la sentenza impugnata per aver qualificato come contratto di comodato gratuito, anziché “sale and lease back”, il negozio stipulato dalla società contribuente accertata con la sua controllata Daytona s.r.l., donde ne ha giustificato la ripresa a tassazione.
3. Con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11-bis, relativamente al recupero a tassazione a fin Irap per gli anni/periodo di imposta 2004 e 2005 dell’importo complessivo pari ad Euro 93.840,00 a titolo di minori componenti negativi di reddito, riprendendo le medesime doglianze che precedono in rapporto al rinvio che la stessa sentenza opera alla sua precedente argomentazione per dedurre la decisione in tema di Irap.
4. Con il quarto motivo si lamenta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 1 e 2, lett. b), in merito alla ritenuta legittimità del rilievo concernente il recupero a tassazione per l’anno/periodo d’imposta 2005, dell’importo di Euro 1.924,00 quali costi asseritamente non di competenza dell’esercizio, criticando la sentenza gravata per aver ritenuto non dimostrato dalla parte contribuente che il costo in argomento possa essere riferito all’anno di imposta accertato, come da relativa fattura, le cui prestazioni sono state ritenute svolte negli esercizi precedenti.
5. Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della nullità dei rilievi concernenti il recupero a tassazione dell’importo di Euro 13.021,47 quali costi asseritamente non inerenti, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, e del rilievo concernente il recupero di Iva per complessivi Euro 4.805,93, ritenuta indebitamente detratta in quanto afferente acquisti asseritamente non inerenti, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ritenendo nella sostanza non fornita dalla contribuente accertata l’idonea dimostrazione dell’inerenza, trattandosi di acquisto di beni per immobile non di sua proprietà.
6. I motivi possono essere trattati congiuntamente, investendo l’apprezzamento di merito della gravata sentenza, nel bilanciamento del diverso apporto probatorio fornito dalle parti e nella conclusione tratta dal collegio giudicante.
E’ appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Ne’ il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
I motivi, così come posti, sono inammissibili e comportano l’inammissibilità stessa del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro cinquemilaseicento/00 oltra a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021