Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33981 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23914/2019 proposto da:

K.L., rappresentato e difeso dall’avv. CARLO PINNA PARPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 523/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

K.L., cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Cagliari a seguito del rigetto della sua istanza di protezione da parte della Commissione territoriale. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere nato ad *****, di essere cristiano, di aver lavorato come piastrellista per poi partire nel 2016 perché dopo la morte del padre, la madre e l’altra moglie del padre avevano litigato per via della fabbrica di pantofole che era di proprietà del padre; la matrigna gli aveva detto che si doveva convertire, essendosi rifiutato era allora stato minacciato di morte e picchiato da cinque individui; aveva denunciato il fatto alla polizia senza che gli autori venissero rintracciati e arrestati; riferiva di avere timore in caso di rimpatrio di essere ucciso.

Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda e la pronuncia è stata impugnata dal richiedente di fronte alla Corte d’appello di Cagliari che, con sentenza 17 giugno 2019, n. 523, ha respinto il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello K.L. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c”, per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita di K.L. derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

Il motivo è inammissibile. A fronte della dettagliata analisi da parte della Corte d’appello della specifica situazione della regione del Delta del Niger – regione di provenienza del ricorrente – effettuata sulla base di fonti precise e aggiornate circa la situazione esistente nel paese, così come prescrive il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il ricorrente si limita a riportare estratti di rapporti relativi alla situazione generale della Nigeria, senza quindi confrontarsi con le argomentazioni del giudice d’appello.

2) Il secondo motivo lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19” per non avere il Tribunale riconosciuto in capo al ricorrente una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente genericamente contesta la mancata concessione della protezione umanitaria richiamando precedenti di questa Corte sul punto, senza formulare deduzioni specifiche in ordine alla sua situazione di vulnerabilità (con l’eccezione dell’essere rimasto orfano) e senza confrontarsi con quanto asserito dalla Corte d’appello alle pp. 11 e 12 del provvedimento.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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