Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33982 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24037-2019 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’avv. SERENA BRACHETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO IN FATTO

CHE:

E.E., cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Cagliari a seguito del rigetto della sua domanda di protezione da parte della Commissione territoriale. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere fuggito dalla Nigeria in quanto oggetto di vessazioni ad opera degli appartenenti della setta degli Ogboni, setta della quale – ha precisato in sede di audizione davanti al Tribunale – faceva parte il padre; dopo la morte del padre gli era stato infatti chiesto di affiliarsi alla setta, richiesta da lui rifiutata in quanto cristiano. Il Tribunale rigettava la domanda.

Contro il provvedimento del Tribunale il richiedente proponeva impugnazione e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 10 luglio 2019, n. 612, rigettava il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello E.E. propone ricorso per Cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria “ai sensi dell’art. 378 c.p.c.” in cui anzitutto eccepisce la tardività e la improcedibilità del controricorso e poi deduce, in particolare, di essere divenuto padre di due figli, il primo nato il ***** e il secondo “da circa un mese”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) Il primo motivo contesta “la violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione dell’art. 13 direttiva n. 2005/85/CE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: nullità del procedimento amministrativo con conseguente nullità del procedimento di primo grado e di secondo grado per omessa traduzione in lingua conosciuta e/o comunque comprensibile al richiedente e/o in lingua veicolare delle motivazioni del provvedimento amministrativo di rigetto”.

Il motivo è inammissibile. La censura era infatti stata fatta valere innanzi al Tribunale, ma non è stata riproposta davanti alla Corte d’appello (v. il provvedimento impugnato, pp. 2 e 3, e i motivi di appello così come riportati dal ricorrente alle pp. 6 e 7 del ricorso).

2) Il secondo e il terzo motivo lamentano, invocando svariate disposizioni nazionali e sovranazionali, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, in particolare il terzo motivo censurando il mancato esercizio da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria.

I motivi sono inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha infatti ritenuto inammissibile, perché generico, il primo motivo di gravame, avente ad oggetto la statuizione di diniego dello status di rifugiato da parte del primo giudice (v. p. 5 del provvedimento).

3) Il quarto motivo contesta la “motivazione assente circa punti decisivi della controversia” e “l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio” per avere la Corte d’appello non adeguatamente considerato che il ricorrente è nato e cresciuto in Edo State.

Il motivo non può essere accolto: la Corte d’appello ha infatti specificamente esaminato, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, la situazione della regione di provenienza del ricorrente, ossia l’Edo State, sulla base di fonti precise e aggiornate circa la situazione nel Paese, così come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (v. pp. 8 e 10 della sentenza impugnata).

4. Il quinto motivo contesta l’omessa considerazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente, sotto i profili della apparenza della motivazione e dell’omesso esame di fatti decisivi.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha considerato le allegazioni dell’appellante riferite alla sua integrazione sociale in Italia – prendendo in considerazione quali fatti allegati la permanenza in Italia da quasi tre anni, la titolarità di un permesso di soggiorno provvisorio, l’attribuzione del codice fiscale, la residenza nel comune di Nuoro, la frequenza di un corso di lingua italiana e di un corso di saldatore, le prestazioni lavorative presso una ditta – ritenendoli inidonei per il riconoscimento della protezione.

Il ricorrente nel motivo deduce l’omesso esame della circostanza della nascita nel gennaio 2019 di un figlio, senza però allegare di aver fatto valere il fatto, comunque successivo alla proposizione dell’appello, davanti al giudice di secondo grado. Nella memoria depositata prima dell’adunanza di questa Corte, il ricorrente deduce fatti ulteriori, quali la nascita di un secondo figlio, l’inserimento in un progetto del comune di Narni e “l’eccezionale emergenza sanitaria determinata da pandemia per COVID-19”, fatti nuovi non esaminati nei precedenti gradi di giudizio che non possono essere valutati da questa Corte di legittimità.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Quanto all’eccezione di tardività del controricorso formulata dal ricorrente nella memoria, va rilevata la tempestività del controricorso, in quanto nel caso in esame, in cui il ricorso davanti al Tribunale di Cagliari è stato depositato il 16 settembre 2016, trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (“l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate, o notificate, anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data”, così Cass. 22304/2019).

Il ricorrente va quindi condannato al pagamento delle spese di causa in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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