LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23580-2019 proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA BERLETTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO IN FATTO
CHE:
S.A., cittadino del Gambia, adiva il Tribunale di Cagliari a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere fuggito dal Gambia poiché aveva fondati motivi per temere di essere ingiustamente arrestato in quanto congiunto di L., un militare che aveva partecipato al fallito colpo di stato contro il dittatore J.. Il Tribunale rigettava la domanda; contro il provvedimento del Tribunale il richiedente proponeva impugnazione.
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 19, respingeva il gravame.
Avverso la decisione della Corte d’appello S.A. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1. I primi quattro motivi sono tra loro strettamente connessi e attengono al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; è dunque opportuna la loro trattazione congiunta.
a. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere il giudicante omesso di fare un corretto uso dei propri poteri istruttori officiosi con riferimento alla situazione politico-sociale e giudiziaria del Gambia.
b. Il secondo motivo denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per l’omesso esame del rapporto di Amnesty International del 2017”.
c. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere la Corte di merito fatto uso dei poteri istruttori officiosi previsti da detta norma per l’omessa verifica in ordine all’attuale applicazione dell’articolo del codice penale gambiano che punisce con la reclusione coloro che “si rendono irreperibili alle autorità”; vi è poi un terzo motivo “subordinato” che fa valere l’omessa disamina dei documenti dimessi dalla difesa e comprovanti l’esistenza dell’articolo del codice penale gambiano che punisce con la reclusione chiunque si renda irreperibile all’autorità.
d. Il quarto motivo contesta l’omesso riconoscimento della protezione sussidiaria.
I motivi non possono essere accolti.
Quanto al primo motivo si contesta il non corretto uso dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice facendo riferimento alla precedente situazione esistente in Gambia, quando il dittatore J. non era stato deposto.
Quanto al secondo motivo, l’omesso esame non è in ogni caso decisivo in quanto il richiamato rapporto di Amnesty International risale all’anno 2017, anno nel quale si è appunto avuto il cambio di presidenza dal dittatore J. a Barrow.
Quanto al terzo motivo va rilevato che il ricorrente invoca la protezione sussidiaria in quanto nel caso di ritorno in patria sarebbe incarcerato e le condizioni del carcere sarebbero tali da comportare il rischio di tortura o di pene inumane e degradanti. Tale prospettazione comporta la vigenza nell’attuale sistema penale del Gambia del reato di allontanamento ingiustificato e di irreperibilità alle autorità del paese, vigenza che lo stesso ricorrente non allega, avendo dedotto nel ricorso la sua applicazione unicamente sino alla fine del 2017. In assenza di una qualsiasi prova dell’attuale vigenza della fattispecie penale, il giudice d’appello correttamente non ha svolto indagini specifiche sull’odierna situazione carceraria del Gambia. I documenti riportati nel motivo subordinato, documenti di cui il ricorrente contesta l’omessa disamina, sono privi di rilevanza, in quanto concernono un precedente di merito del 2016 e un estratto di un resoconto di una Commissione permanente del Senato, sempre del 2016, e relativa all’introduzione del reato di omosessualità.
Infine, il quarto motivo non ha rilievo autonomo in quanto si limita a riassumere le doglianze fatte valere con i precedenti tre motivi ed in particolare l’omesso esame del rapporto di Amnesty International.
2. Il quinto motivo denuncia, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio.
Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta alla Corte d’appello di non avere esaminato il rischio di essere incarcerato in caso di rimpatrio, ma la circostanza è stata esaminata dalla Corte d’appello (v. i precedenti motivi).
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021