Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33984 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23123-2019 proposto da:

S.I.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA PAOLA CABITZA, GIUSEPPE ONORATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO CAGLIARI IN PERSONA DEL PUBBLICO MINISTERO IN CARICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 510/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO IN FATTO

CHE:

S.I.A., cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Cagliari a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, da un lato aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di avere sempre vissuto in un villaggio, che dopo la morte del padre gli erano stati espropriati dei terreni e che si era trasferito con la famiglia a Benin City dove però non era riuscito a trovare lavoro, dopo una settimana trascorsa in Libia era giunto in Italia; dichiarava di non voler tornare in Nigeria per ragioni economiche. Dall’altro lato in sede di audizione davanti al Tribunale aveva invece dichiarato che, in relazione ai terreni, era stata distrutta la tomba del padre, che lui era stato picchiato e che aveva presentato denuncia alla polizia, che dopo esser stato un mese in Libia era giunto in Italia; dichiarava di non voler tornare in Nigeria per timore di essere ucciso. Il Tribunale rigettava la domanda.

Il richiedente impugnava la pronuncia davanti alla Corte d’appello di Cagliari che, con sentenza 24 giugno 2019, in. 548, rigettava il gravame. Avverso la decisione della Corte d’appello S.I.A. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata presente nel paese d’origine.

Il motivo è inammissibile. A fronte di un puntuale esame da parte della Corte d’appello della situazione di violenza esistente nella regione di provenienza del ricorrente, Edo State, esame condotto sulla base di fonti precise e aggiornate circa la situazione esistente nel paese così come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il ricorrente si limita a formulare generiche considerazioni sulla situazione in generale della Nigeria.

2) Il secondo motivo lamenta l’omesso riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente propone una generica doglianza per l’omesso riconoscimento della protezione, senza confrontarsi con la motivazione sul punto della Corte d’appello. La Corte d’appello ha infatti rilevato che “l’appello si era limitato del tutto genericamente a riformulare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni, senza svolgere specifici e adeguati motivi di gravame avverso le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento del diniego” (v. p. 10 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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