LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26528-2019 proposto da:
D.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, PREFETTO DI POTENZA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE, QUESTURA DI POTENZA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO-TEMPORE;
– intimati –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata, il 14/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO IN FATTO
CHE:
D.A.M., cittadino egiziano, ricorre per cassazione contro il provvedimento del 14 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di prorogare il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un ulteriore periodo di quindici giorni.
Gli intimati (il Ministero dell’interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza) non hanno proposto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia la “falsa o erronea applicazione o interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter”, cui “deve essere aggiunto quanto previsto dall’art. 13” del medesimo D.Lgs.: il Giudice di pace non ha tenuto conto della circostanza che il decreto del Prefetto alla base del trattenimento era stato notificato il 18 ottobre 2013, così che il provvedimento impugnato è fondato su presupposti non più attuali.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia infatti la violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, disposizione che attiene all’ipotesi dell’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell’ordine di allontanamento e non è pertanto pertinente alla doglianza riportata nel ricorso. Viene poi richiamato genericamente il medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, senza individuare lo specifico precetto violato dal provvedimento impugnato. D’altro canto le censure sono dal ricorrente rivolte avverso non il provvedimento impugnato, che ha prorogato il trattenimento presso il centro di permanenza, ma nei confronti del decreto di espulsione che, ad avviso del ricorrente, avrebbe perso efficacia essendo stato notificato il 18 ottobre 2013 e quindi pronunciato sulla base di presupposti non più attuali, presupposti che – va sottolineato – consistono in precedenti penali (v. p. 2 del decreto di espulsione).
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021