Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33987 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26541-2019 proposto da:

W.A.A.D., rappresentato e difeso dall’avv. ANGELO RANELI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PALERMO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 481/2019 del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO IN FATTO

CHE:

W.A.A.D., cittadino del Ghana, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 10 maggio 2019, con il quale il Giudice di pace di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 29 marzo 2019.

L’intimata Prefettura di Palermo non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Preliminarmente all’analisi dei motivi va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come ha dedotto il ricorrente con memoria.

Il Prefetto di Palermo, con decreto del 19 maggio 2019, ha infatti annullato in autotutela il decreto di espulsione e il medesimo giorno il ricorrente è stato rilasciato.

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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